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Proroga riscossione

Viene spostato dal 30 giugno al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2021.

 

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

Infine, sempre fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.

 

Resta invece (almeno per ora) l’obbligo di versare le rate 2020 della pace fiscale (quattro della rottamazione-ter e due del saldo e stralcio) entro il 2 agosto (la scadenza sarebbe il 31 luglio ma slitta al lunedì successivo).

CARTELLE: STOP PROROGATO FINO AL 31 MAGGIO 2021

Con comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021 il Mef ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo con cui viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi.

A seguito di questa novità viene riscritto il calendario in materia di riscossione.

In particolare, verrà spostato dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 il termine finale per la sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate (presentando apposita istanza di rateizzazione) entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2021.

Si ricorda che durante il periodo di sospensione, ovvero fino al 31 maggio 2021, l’Amministrazione Finanziaria/Riscossione non attiverà alcuna procedura cautelare o esecutiva.

Come fare per pagare a rate? è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione presso l’Agenzia Entrate Riscossione. In tal caso, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, il contribuente dovrà presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno 2021.

Cosa accade per i piani di rateizzazione in corso?

  • è sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2021, ma dette rate devono essere versate comunque entro il 30 giugno 2021;
  • rimane l’originaria data di pagamento per le rate con scadenza successiva alla data del 31 maggio 2021.

Il decreto Rilancio ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione è stata estesa con il decreto Ristori a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

 

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Il DL Sostegni n. 41/2021 è intervenuto anche sulla rottamazione ter e sul saldo e stralcio, stabilendo che il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, e di quelle con termine il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e quindi non determina l’inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021 per le rate in scadenza nel 2020;
entro il 30 novembre 2021 per le rate del 2021.

 

Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.

Riscossione: la ripresa delle notifiche

Versamenti da cartelle di pagamento

I provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 hanno prodotto importanti riflessi sull’attività di riscossione.

Vediamo insieme quali sono i nuovi termini di pagamento.

PROROGA ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Prorogato al 1 marzo 2021 il termine per pagare le rate

Il Decreto Ristori quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre ha previsto, all’art. 4 rubricato “Proroga termini definizioni agevolate” una nuova proroga:

della rottamazione ter

del saldo e stralcio

Viene rinviato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate in scadenza nel 2019, il mancato insufficiente o tardivo versamento di quelle scadenti nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente pagate entro il 1° marzo 2021.

Attenzione: non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis del DL n. 119 del 2018. Il pagamento che verrà effettuato oltre il termine del 1° marzo 2021 o per importi parziali, comporterà la perdita dell’agevolazione e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Ulteriore novità riguarda la possibilità di presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione”, della “Rottamazione bis” e della “Rottamazione-ter” (in questo caso per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019).