Prima rata Inps Contributi Fissi Artigiani e Commercianti rinviata dal 17 maggio al 20 agosto

Con messaggio n. 1911 di ieri l’Inps ha disposto il differimento dei contributi previdenziali Inps dovuti da Artigiani e Commercianti in scadenza il 17 maggio 2021 al 20 Agosto 2021.

Perché è stata prevista la proroga?

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 1, commi 20-22 bis della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha disposto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, nel rispetto di precise condizioni.

In attesa della pubblicazione ufficiale del decreto interministeriale che dia concreta attuazione alle disposizioni relative al cosiddetto “anno bianco previdenziale” è stato disposto il differimento della prima rata dei contributi previdenziali in scadenza lunedì 17 maggio 2021. Il pagamento slitta al 20 agosto 2021.

In cosa consiste la misura concessa?

In base alla bozza del decreto sarà concessa una riduzione dei contributi dovuti, nella misura massima di 3.000 euro. Tale importo potrà essere ridotto nel caso di insufficiente stanziamento di fondi in bilancio rispetto alle istanze che perverranno.

L’agevolazione riguarda solamente i contributi fissi, sono esclusi gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, da liquidarsi in sede di dichiarazione dei redditi.

Quali sono i requisiti, ad oggi, previsti per la riduzione?

  1. Calo del fatturato e corrispettivi del 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
  2. Reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro nel 2019 (occorre fare riferimento al reddito dichiarato nel quadro RR del modello Redditi 2020 anno d’imposta 2019);
  3. Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  4. Non essere titolari di pensione diretta, con l’unica eccezione prevista della pensione di invalidità;
  5. Essere in regola con la contribuzione pregressa;
  6. Non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea marzo 2020 e succ. modifiche ed integrazioni.

Le condizioni dovranno essere tutte rispettate.

Come fare per ottenere la riduzione?

Sarà necessario presentare all’Inps domanda di accesso al beneficio entro il 31 luglio 2021, tramite un’apposita procedura telematica che verrà in seguito rilasciata, nella quale dovrà essere autocertificato il possesso di tutti i requisiti richiesti.

 

Cosa accade dopo aver presentato l’istanza?

Dopo aver effettuato una prima verifica preliminare, l’Inps potrà accogliere o meno la domanda:

  • Istanza non accolta: in tal caso il 20 agosto occorrerà versare sia la prima che la seconda rata dei contributi fissi, senza alcuna riduzione né maggiorazione.
  • Istanza accolta: occorrerà attendere che l’Inps effettui i conteggi di capienza relativamente al rapporto tra le domande accolte e l’importo stanziato in sede di manovra, per determinare quale sia l’effettivo beneficio riconosciuto a ciascun soggetto. Una volta determinato l’importo, l’Inps comunicherà l’importo dei contributi dovuti relativamente alle rate uno e due (in scadenza il 20 agosto 2021) e alla rata tre (in scadenza a novembre 2021). La rata quattro in scadenza a febbraio 2022 sarà, invece, dovuta in misura piena.

 

Collaboratori familiari o soci

Il beneficio è esteso anche ai collaboratori familiari e ai soci di società. In tal caso il calo di fatturato dovrà essere verificato in capo all’azienda dalla quale nasce la necessità di iscrizione all’Inps dell’artigiano o commerciante.

 

 

VdA zona arancione da lunedì 10 maggio

A partire da lunedì 10 maggio 2021 la Valle d’Aosta entrerà in zona arancione. Riassumiamo di seguito le principali disposizioni (valide dal 10 al 16 maggio 2021) applicabili sul nostro territorio, alla luce della normativa nazionale e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 199 del 7 maggio 2021.

 

 

SPOSTAMENTI

  • Sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio regionale dalle 5.00 alle 22.00
  • Gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale sono consentiti esclusivamente:
    • per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (con autodichiarazione)
    • rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione (con autodichiarazione)
    • soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19: avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo effettuato nelle ultime 48 ore)
  • Gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (con autodichiarazione)

 RISTORANTI

Le attività dei servizi di ristorazione sono ancora sospese (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.).

Ricordiamo che:

  • è consentito l’asporto fino alle 22.00 per i ristoranti e fino alle 18.00 per le attività il cui codice ATECO sia 56.10.30 (bar e altri esercizi simili senza cucina) – rimane il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • è consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario
  • sono consentite:
    •  la ristorazione senza limiti di orario all’interno delle strutture ricettive per i clienti alloggiati
    • fino alle ore 22.00 e su apposita base contrattuale, l’attività di ristorazione in alberghi, altre strutture ricettive o ristoranti per i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti
    • le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, anche in favore di titolari di appalti di lavori in cantieri situati sul territorio regionale.

 

ESERCIZI COMMERCIALI

Sono aperte tutte le attività commerciali al dettaglio, con ingressi dilazionati e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida

Sono aperte le attività dei servizi alla persona (estetista, parrucchiere ecc.)

MISURE
Distanza interpersonale di almeno un metro
Ingressi in modo dilazionato
È vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni
Utilizzo delle mascherine
Utilizzo di gel per la disinfezione delle mani
Accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a 40 mq
Esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore ai 40 mq
Accesso ad un solo componente del nucleo familiare, salvo accompagnatori in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti

ATTIVITA’ SPORTIVA

Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali:

  • le attività sono sospese
  • sono, però, consentite le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, le attività riabilitative o terapeutiche e lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità.

CONSENTITA:

  • attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di un metro per le altre attività
  • esclusivamente all’aperto, l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi pubblici e privati

 

 

Mini contributo a fondo perduto

Premessa

Il DL Sostegni, dopo aver incassato il via libera in Commissione bilancio e finanze del Senato, è atteso per la prima lettura al Senato. Tra gli emendamenti approvati in tale sede, merita di essere attenzionato il nuovo mini-contributo a fondo perduto per le partite IVA attivate nel 2018, che interviene a porre rimedio alla problematica in cui molte aziende sono incorse, ovvero il mancato rispetto del presupposto della diminuzione del fatturato/corrispettivi nella misura richiesta e senza possibilità di accedere al contributo minimo in quanto soggetti che avevano aperto la partita IVA nel 2018, ma con effettivo inizio attività avvenuto nel 2019.

Contributo a fondo perduto P. Iva 2018

SOGGETTI BENEFICIARI: 

  • soggetti titolari di reddito d’impresa
  • che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
  • la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019
  • a cui non spetta il CFP previsto dall’articolo 1, in quanto l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

NOTA BENE – Per dimostrare l’avvenuto inizio dell’attività nel 2019 occorrerà fare riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA.

Il nuovo “contributo partite IVA 2018” è riservato esclusivamente a coloro che non hanno già goduto del CFP Decreto Sostegni.

IMPORTO CONTRIBUTO: il contributo è stabilito in misura fissa, pari a 1.000 €.

I 1.000 euro sono l’importo massimo che verrà riconosciuto, ma potrebbe trattarsi anche di una somma inferiore, visto che occorrerà confrontarsi anche con il tetto di spesa, stabilito per il 2021 in 20 milioni di euro complessivi.

Perché la misura divenga operativa occorrerà attendere l’emanazione di uno specifico decreto MEF, cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura, decreto per il quale, peraltro, non è prevista alcuna scadenza.

 

Infostudio di Fiscalfocus

CARTELLE: STOP PROROGATO FINO AL 31 MAGGIO 2021

Con comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021 il Mef ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo con cui viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi.

A seguito di questa novità viene riscritto il calendario in materia di riscossione.

In particolare, verrà spostato dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 il termine finale per la sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate (presentando apposita istanza di rateizzazione) entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2021.

Si ricorda che durante il periodo di sospensione, ovvero fino al 31 maggio 2021, l’Amministrazione Finanziaria/Riscossione non attiverà alcuna procedura cautelare o esecutiva.

Come fare per pagare a rate? è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione presso l’Agenzia Entrate Riscossione. In tal caso, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, il contribuente dovrà presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno 2021.

Cosa accade per i piani di rateizzazione in corso?

  • è sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2021, ma dette rate devono essere versate comunque entro il 30 giugno 2021;
  • rimane l’originaria data di pagamento per le rate con scadenza successiva alla data del 31 maggio 2021.

Il decreto Rilancio ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione è stata estesa con il decreto Ristori a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

 

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Il DL Sostegni n. 41/2021 è intervenuto anche sulla rottamazione ter e sul saldo e stralcio, stabilendo che il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, e di quelle con termine il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e quindi non determina l’inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021 per le rate in scadenza nel 2020;
entro il 30 novembre 2021 per le rate del 2021.

 

Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.