D.L. sostegni: stralcio dei ruoli

Con l'entrata in vigore del D.L. 41/2021 (D.L. Sostegni) in data 23 marzo 2021, diventa pienamente operativa la disposizione che prevede lo stralcio dei ruoli previsto dall'articolo 4 del decreto stesso.

Il decreto prevede l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (23/03/2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

BENEFICIARI?

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

QUALI CARICHI SONO OGGETTO DI STRALCIO?

Formeranno oggetto dello stralcio automatico i ruoli che recano congiuntamente le seguenti due caratteristiche:

  1. sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. risultano di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 23/03/2021) pari a 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
  1. L’importo da prendere in considerazione non è quello originariamente iscritto a ruolo ma quello residuo alla data del 23/03/2021. Se, ad esempio, il carico iscritto a ruolo inizialmente era pari a 10.000 euro, lo stesso rientrerà nello stralcio previsto dall’art. 4 del DL Sostegni, se per effetto di pagamenti parziali intervenuti sino alla data del 22/03/2021, l’importo residuo del medesimo si è ridotto sino ad un ammontare massimo non superiore a 5.000 €.
  2. L’importo di 5.000 euro deve essere computato includendo: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Non si considerano le somme dovute all’agente della riscossione per gli aggi o gli interessi,
  3. L’annullamento avverrà per singola partita e non considerando la cartella nel suo complesso. Ciò significa che se una cartella esattoriale è formata da diverse partite, lo stralcio sarà possibile relativamente alle singole partite di importo residuo non superiore a 5.000 euro (calcolato in base a quanto previsto al punto 2).

Possono rientrare nello stralcio anche i ruoli oggetto di definizione agevolata (rottamazione e saldo e stralcio)?

SI, purché vengano rispettati i due requisiti richiesti.

QUALI CARICHI SONO ESCLUSI?

  • I debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

E’ NECESSARIO PRESENTARE UNA DOMANDA?

NO! Lo stralcio avverrà automaticamente, non sono previsti adempimenti a carico del contribuente.