Contributi a fondo perduto: domande al via dal 30 Marzo 2021
Al via dal 30 marzo la possibilità di richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal Dl Sostegni (Dl 41/2021). In data di ieri l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 77923/2021 ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza.
E’ stato presentato ieri dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento con il quale vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL Sostegni, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa.
La presentazione dell’istanza
L’istanza dovrà essere predisposta, direttamente o con l’ausilio di un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
Termini
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
A chi spetta il fondo perduto
Soggetti beneficiari:
- soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
- enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all’attività commerciale eventualmente svolta);
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR
Requisiti
- Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del 2019
Soggetti esclusi
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (al 23 marzo 2021);
- soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (dopo il 23 marzo 2021);
- enti pubblici;
- intermediari finanziari;
- società di partecipazione.
Importo del contributo
Occorre applicare una percentuale alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019.
- 60% ricavi o compensi < 100.000 €
- 50% ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
- 40% ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
- 30% ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
- 20% ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €
Il contributo verrà comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le imprese individuali e € 2.000 per le società.
L’ammontare massimo del contributo è fissato, invece, in 150.000 €.
I soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA
PARTITA IVA E LAVORO DIPENDENTE: posso accedere al contributo?
Non è prevista alcuna causa ostativa al contributo a fondo perduto connessa all’esercizio contestuale di attività di lavoro dipendente o pensione. Possono, pertanto, accedere alla misura, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, anche i soggetti che oltre ad esercitare attività di lavoro autonomo e d’impresa siano contemporaneamente lavoratori dipendenti o pensionati.
SPETTA ALLE ATTIVITA’ CESSATE?
NO! Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti già cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 23 marzo 2021.
SPETTA IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’?
Il contributo non spessa ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, e nemmeno a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. I casi di sospensione dell’attività non sono stati presi in considerazione, pertanto, risulta irrilevante il fatto che siano state effettuate delle pratiche camerali di sospensione dell’attività. Le uniche data che contano sono quelle di apertura/chiusura della partita IVA.
2019 FATTURATO PARI A ZERO: spetta il contributo?
Nel caso in cui il fatturato dell’anno 2019 sia pari a zero, il contributo non spetta in quanto non è possibile rispettare il requisito del calo di fatturato di almeno il 30%.
ECCEZIONE: i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 in avanti, pur avendo un fatturato 2019 pari a zero (e non rispettando, pertanto, il requisito del calo del fatturato del 30%) possono comunque percepire il contributo nella misura minima fissata: 1.000 € per le persone fisiche (ditte individuali) e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società).