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Mini contributo a fondo perduto

Premessa

Il DL Sostegni, dopo aver incassato il via libera in Commissione bilancio e finanze del Senato, è atteso per la prima lettura al Senato. Tra gli emendamenti approvati in tale sede, merita di essere attenzionato il nuovo mini-contributo a fondo perduto per le partite IVA attivate nel 2018, che interviene a porre rimedio alla problematica in cui molte aziende sono incorse, ovvero il mancato rispetto del presupposto della diminuzione del fatturato/corrispettivi nella misura richiesta e senza possibilità di accedere al contributo minimo in quanto soggetti che avevano aperto la partita IVA nel 2018, ma con effettivo inizio attività avvenuto nel 2019.

Contributo a fondo perduto P. Iva 2018

SOGGETTI BENEFICIARI: 

  • soggetti titolari di reddito d’impresa
  • che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
  • la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019
  • a cui non spetta il CFP previsto dall’articolo 1, in quanto l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

NOTA BENE – Per dimostrare l’avvenuto inizio dell’attività nel 2019 occorrerà fare riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA.

Il nuovo “contributo partite IVA 2018” è riservato esclusivamente a coloro che non hanno già goduto del CFP Decreto Sostegni.

IMPORTO CONTRIBUTO: il contributo è stabilito in misura fissa, pari a 1.000 €.

I 1.000 euro sono l’importo massimo che verrà riconosciuto, ma potrebbe trattarsi anche di una somma inferiore, visto che occorrerà confrontarsi anche con il tetto di spesa, stabilito per il 2021 in 20 milioni di euro complessivi.

Perché la misura divenga operativa occorrerà attendere l’emanazione di uno specifico decreto MEF, cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura, decreto per il quale, peraltro, non è prevista alcuna scadenza.

 

Infostudio di Fiscalfocus

D.L. sostegni: stralcio dei ruoli

Con l'entrata in vigore del D.L. 41/2021 (D.L. Sostegni) in data 23 marzo 2021, diventa pienamente operativa la disposizione che prevede lo stralcio dei ruoli previsto dall'articolo 4 del decreto stesso.

Il decreto prevede l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (23/03/2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

BENEFICIARI?

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

QUALI CARICHI SONO OGGETTO DI STRALCIO?

Formeranno oggetto dello stralcio automatico i ruoli che recano congiuntamente le seguenti due caratteristiche:

  1. sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. risultano di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 23/03/2021) pari a 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
  1. L’importo da prendere in considerazione non è quello originariamente iscritto a ruolo ma quello residuo alla data del 23/03/2021. Se, ad esempio, il carico iscritto a ruolo inizialmente era pari a 10.000 euro, lo stesso rientrerà nello stralcio previsto dall’art. 4 del DL Sostegni, se per effetto di pagamenti parziali intervenuti sino alla data del 22/03/2021, l’importo residuo del medesimo si è ridotto sino ad un ammontare massimo non superiore a 5.000 €.
  2. L’importo di 5.000 euro deve essere computato includendo: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Non si considerano le somme dovute all’agente della riscossione per gli aggi o gli interessi,
  3. L’annullamento avverrà per singola partita e non considerando la cartella nel suo complesso. Ciò significa che se una cartella esattoriale è formata da diverse partite, lo stralcio sarà possibile relativamente alle singole partite di importo residuo non superiore a 5.000 euro (calcolato in base a quanto previsto al punto 2).

Possono rientrare nello stralcio anche i ruoli oggetto di definizione agevolata (rottamazione e saldo e stralcio)?

SI, purché vengano rispettati i due requisiti richiesti.

QUALI CARICHI SONO ESCLUSI?

  • I debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

E’ NECESSARIO PRESENTARE UNA DOMANDA?

NO! Lo stralcio avverrà automaticamente, non sono previsti adempimenti a carico del contribuente.