DL Ristori quater

Nuove misure introdotte con il DL Ristori quater al fine di sostenere le attività economiche interessate dalle ultime restrizioni disposte a tutela della salute

Proroga II acconto Irpef e Irap, sospensione versamenti, proroga termini di presentazione redditi e Irap, proroga definizioni agevolate, proroga versamenti PREU, contributo a fondo perduto esteso ad altri codici ATECO.

Queste le principali novità introdotte dal quarto decreto della ‘saga’ Ristori.

Leggi l’informativa per maggiori approfondimenti.

Nuovo DPCM sotto l’albero

Nuove regole in vigore da oggi, 4 dicembre, al 15 gennaio 2021, ma non per tutti: restano escluse le zone rosse e arancioni per le quali vengono confermate le limitazioni già previste

Il DPCM 3 dicembre 2020 firmato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ridisegna le regole applicabili dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.

Vediamo più nel dettaglio cosa cambia:

  1. Spostamenti e riunioni familiari
  • dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori delle diverse Regioni o province autonome;
  • Natale e Capodanno: vietato lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2021;
  • sempre consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute;
  • consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti (nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio) verso le seconde case ubicate in altre Regioni o Province autonome e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i divieti previsti.

Resta in vigore il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di capodanno durante la quale la quale è previsto il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 7.00.

      2. Attività commerciali e ristorazione

Regole previste unicamente per le zone gialle:

  • fino al 6 gennaio 2021 possibilità di apertura delle attività commerciali fino alle ore 21.00;
  • chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili. Fanno eccezione le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
  • Chiusi i comprensori sciistici fino al 6 gennaio 2021
  • Regole particolari per le attività di ristorazione

 

RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):

  • attività consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00 (anche nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio)
  • MAX 4 persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per la ristorazione negli alberghi consentita senza limiti di orario.
  • negli alberghi dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio è consentita la ristorazione solo con servizio in camera
  • resta sempre consentita la consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto (con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze)

NOTA BENE: per le “zone arancioni” e le “zone rosse” rimangono ferme le ulteriori misure, come la sospensione dell’attività di ristorazione (consentita solo la consegna a domicilio) e fino alle ore 22 la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

 

      3. Istruzione

I ragazzi delle superiori torneranno in classe solo il 7 gennaio. La didattica sarà al 75% in presenza.

Nel frattempo governo, regioni ed enti locali vareranno un protocollo per la riapertura e in ogni provincia i prefetti coordineranno i tavoli su trasporti e ingresso a scuola. Fino al 15 gennaio restano sospesi i viaggi e gite d’istruzione. Riunioni degli organi collegiali solo online.

PROROGA ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Prorogato al 1 marzo 2021 il termine per pagare le rate

Il Decreto Ristori quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre ha previsto, all’art. 4 rubricato “Proroga termini definizioni agevolate” una nuova proroga:

della rottamazione ter

del saldo e stralcio

Viene rinviato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate in scadenza nel 2019, il mancato insufficiente o tardivo versamento di quelle scadenti nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente pagate entro il 1° marzo 2021.

Attenzione: non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis del DL n. 119 del 2018. Il pagamento che verrà effettuato oltre il termine del 1° marzo 2021 o per importi parziali, comporterà la perdita dell’agevolazione e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Ulteriore novità riguarda la possibilità di presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione”, della “Rottamazione bis” e della “Rottamazione-ter” (in questo caso per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019).