Novità fattura elettronica dal 1° gennaio 2021
In data 23 novembre 2020, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.
Con il provvedimento n. 166579 del 20.04.2020 sono state aggiornate le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’allegato A, approvato con il provvedimento n. 99922 del 28.02.2020, utilizzabili per generare i files xml della fattura elettronica e della comunicazione dei dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia.
Le nuove specifiche tecniche convivono con la versione precedente (versione 1.5) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 la versione 1.6 entrerà in vigore obbligatoriamente per tutti gli operatori soggetti passivi Iva.
In virtù delle nuove specifiche tecniche, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:
- codice tipo documento (codice TD)
- codice natura IVA dell’operazione (codice N)
L’obiettivo è quello di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento nel modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- CODICE TIPO-DOCUMENTO
Con riferimento ai codici tipo-documento, che dagli attuali 7 passeranno a 18, la recente Guida dell’Agenzia delle entrate, oltre a fornire informazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento, fornisce una tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.
Codice | Descrizione |
TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto/anticipo su fattura |
TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di Credito |
TD05 | Nota di Debito |
TD06 | Parcella |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | Autofattura per splafonamento |
TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
2. CODICE NATURA
Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, che passano da 7 a 21, sempre la recente Guida dell’Agenzia, fornisce indicazioni utili in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggetto), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).
Codice | Descrizione |
N1 | Operazioni escluse ex art. 15 |
N2.1 | Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies |
N2.2 | Operazioni non soggette – altri casi |
N3.1 | Operazioni non imponibili – esportazioni |
N3.2 | Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | Operazioni esenti |
N5 | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | Inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72) |
Novità ritenute
Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto.
Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento.
Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:
- RT01 Ritenuta persone fisiche;
- RT02 Ritenuta persone giuridiche,
al seguente elenco:
- RT01 Ritenuta persone fisiche;
- RT02 Ritenuta persone giuridiche;
- RT03 Contributo INPS, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
- RT04 Contributo ENASARCO, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un agente di commercio;
- RT05 Contributo ENPAM, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
- RT06 Altro contributo previdenziale, che dovrà essere utilizzato negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico
Calcolo automatico dell’imposta di bollo
Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Il calcolo dell’imposta di bollo sarà svolto automaticamente dallo SdI: qualora la fattura elettronica assolva l’imposta di bollo sarà sufficiente indicare “SI” nel campo “Bollo virtuale” mentre il campo “Imposta di bollo” sarà opzionale poiché sarà conteggiato comunque l’importo di 2 Euro.
Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.