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Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022

L’art. 1 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di operazioni transfrontaliere.

La norma ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovessero essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e veniva di conseguenza soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.

 

ATTENZIONE: Successivamente la disposizione è stata prorogata alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.

 

Ora, il nuovo decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022), ha modificato nuovamente il contenuto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, precisando che rimangono escluse dall’esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche “quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972”.

 

ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2022, quindi, non vi sarà l’obbligo di gestire in modalità elettronica le fatture estere per operazioni non soggette ad IVA in quanto prive del requisito della territorialità di importo inferiore a 5.000 euro.

 

Ferma l’esclusione per le operazioni passive fuori campo IVA di importo inferiore ai 5.000 euro, dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
  • per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

Il 28 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 con cui ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

  1. TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
  3. TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

 

Si ricorda che le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.

 

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022), il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

  • nel campo “Codice destinatario”, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
  • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
  • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici, su cui il SdI non effettua controlli di validità).

 

ATTENZIONE: Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”. Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

 

L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.

 

La sanzione applicabile dal 1° luglio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

 

Si ricorda che per effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti “minori” (minimi e forfetari) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro, le disposizioni sopra descritte trovano applicazione anche con riferimento a detti soggetti.

Novità fattura elettronica dal 1° gennaio 2021

In data 23 novembre 2020, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Con il provvedimento n. 166579 del 20.04.2020 sono state aggiornate le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’allegato A, approvato con il provvedimento n. 99922 del 28.02.2020, utilizzabili per generare i files xml della fattura elettronica e della comunicazione dei dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia.

Le nuove specifiche tecniche convivono con la versione precedente (versione 1.5) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 la versione 1.6 entrerà in vigore obbligatoriamente per tutti gli operatori soggetti passivi Iva.

In virtù delle nuove specifiche tecniche, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

  1. codice tipo documento (codice TD)
  2. codice natura IVA dell’operazione (codice N)

L’obiettivo è quello di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento nel modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  1. CODICE TIPO-DOCUMENTO

Con riferimento ai codici tipo-documento, che dagli attuali 7 passeranno a 18, la recente Guida dell’Agenzia delle entrate, oltre a fornire informazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento, fornisce una tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

2. CODICE NATURA

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, che passano da 7 a 21, sempre la recente Guida dell’Agenzia, fornisce indicazioni utili in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggetto), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Codice Descrizione
N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

Novità ritenute

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto.

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento.

Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche,

al seguente elenco:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche;
  • RT03 Contributo INPS, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
  • RT04 Contributo ENASARCO, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un agente di commercio;
  • RT05 Contributo ENPAM, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
  • RT06 Altro contributo previdenziale, che dovrà essere utilizzato negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico

Calcolo automatico dell’imposta di bollo

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Il calcolo dell’imposta di bollo sarà svolto automaticamente dallo SdI: qualora la fattura elettronica assolva l’imposta di bollo sarà sufficiente indicare “SI” nel campo “Bollo virtuale” mentre il campo “Imposta di bollo” sarà opzionale poiché sarà conteggiato comunque l’importo di 2 Euro.

Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.