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Bonus idrico

La Legge di Bilancio 2021, per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti beneficiari

  • le persone fisiche;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Imputazione delle spese

le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata -> devono fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento.
le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria -> faranno riferimento al criterio di competenza.

 

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Spese sostenute prima del 16 giugno 2021

Per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta:

  • sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli tracciabili;
  • è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotandovi il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Invio comunicazione spese sostenute

I soggetti beneficiari del credito, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, devono comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute.

Ammontare del credito

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di:

1.000 euro -> per ciascuna unità immobile per le persone fisiche;
5.000 euro -> per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

 

ATTENZIONE! – Considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione presentata moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Utilizzo del credito

 

Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo ·       nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;

·       in compensazione.

Gli altri soggetti Esclusivamente in compensazione.

 

Informativa Fiscal Focus

Proroga riscossione

Viene spostato dal 30 giugno al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2021.

 

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

Infine, sempre fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.

 

Resta invece (almeno per ora) l’obbligo di versare le rate 2020 della pace fiscale (quattro della rottamazione-ter e due del saldo e stralcio) entro il 2 agosto (la scadenza sarebbe il 31 luglio ma slitta al lunedì successivo).

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione

La legge n. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

Per le società di capitali che redigono i bilanci CEE ordinari tale obbligo è assolto direttamente in apposita sezione della nota integrativa.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52  legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.146 del 21 giugno 2021 del disegno di legge “S.2271” di conversione del D.L. 52/2021 “Decreto Riaperture” è stato inserito l’art.11-sexiesdecies rubricato “Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1,  comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124”, il quale stabilisce che per l’anno 2021 il termine di cui all’art. 1, c. 125-ter, primo periodo L. 4.08.2017, n. 124, è prorogato in via definitiva al 01.01.2022.

La proroga è relativa al termine a partire dal quale si applicano le sanzioni. Ad oggi non c’è una proroga ufficiale dei tempi di pubblicazione, ma solo dei termini da cui si applicano suddette sanzioni. 

Presumiamo che, comunque, si traduca di fatto in una possibilità di pubblicare gli aiuti entro l’1/1/2022 senza incorrere in sanzioni.

 

 

                                 

CARTELLE: STOP PROROGATO FINO AL 31 MAGGIO 2021

Con comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021 il Mef ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo con cui viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi.

A seguito di questa novità viene riscritto il calendario in materia di riscossione.

In particolare, verrà spostato dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 il termine finale per la sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate (presentando apposita istanza di rateizzazione) entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2021.

Si ricorda che durante il periodo di sospensione, ovvero fino al 31 maggio 2021, l’Amministrazione Finanziaria/Riscossione non attiverà alcuna procedura cautelare o esecutiva.

Come fare per pagare a rate? è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione presso l’Agenzia Entrate Riscossione. In tal caso, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, il contribuente dovrà presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno 2021.

Cosa accade per i piani di rateizzazione in corso?

  • è sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2021, ma dette rate devono essere versate comunque entro il 30 giugno 2021;
  • rimane l’originaria data di pagamento per le rate con scadenza successiva alla data del 31 maggio 2021.

Il decreto Rilancio ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione è stata estesa con il decreto Ristori a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

 

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Il DL Sostegni n. 41/2021 è intervenuto anche sulla rottamazione ter e sul saldo e stralcio, stabilendo che il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, e di quelle con termine il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e quindi non determina l’inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021 per le rate in scadenza nel 2020;
entro il 30 novembre 2021 per le rate del 2021.

 

Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.