Pubblicazione aiuti di stato

Le aziende sono obbligate a pubblicizzare l’elenco delle erogazioni pubbliche da esse ricevute entro il 30 giugno di ogni anno.

 

NOTA BENE – Tuttavia, per le erogazioni ricevute nel 2021 l’obbligo di pubblicazione è stato differito al 31 dicembre 2022.

La pubblicazione

Soggetti obbligati soggetti che risultano iscritti al Registro delle Imprese, quali:

  • Ditte individuali esercenti attività d’impresa (a prescindere dal regime contabile adottato, compresi regimi speciali come minimi e forfettari);
  • Società di persone (S.n.c./S.a.s.);
  • Società di capitali (S.r.l./S.p.A./S.a.p.a.);
  • Società cooperative, incluse le sociali.
Soggetti esonerati ×         Soggetti che svolgono attività professionali;

×         le società che redigono il bilancio in forma ordinaria poiché assolvono l’obbligo di pubblicità in Nota Integrativa in sede di deposito del bilancio d’esercizio.

 

 

ATTENZIONE! la pubblicazione volontaria in Nota Integrativa, per coloro che depositano il Bilancio in forma abbreviata non esonera gli stessi dall’obbligo di pubblicazione.

Soglia limite Sono oggetto di comunicazione tutti gli aiuti di Stato ricevuti d’importo complessivo superiore a 10.000 euro.

 

 

ATTENZIONE! tale importo è da valutare su base annua e va conteggiato secondo il criterio di cassa alla data di effettiva erogazione/incasso.

 

Pertanto, per l’anno 2021 si dovranno considerare:

  • Aiuti e contributi, concessi in anni precedenti e incassati nell’anno 2021;
  • Aiuti e contributi concessi e incassati nel medesimo anno.

 

NOTA BENE – Non rientrano nel calcolo gli aiuti e i contributi concessi nell’anno 2021 ma che verranno incassati nel corso dell’anno successivo e seguenti.

 

Contributi soggetti alla pubblicazione
  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Contributi non soggetti all’obbligo ×         le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse;

×         i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

Dove effettuare la pubblicazione sul proprio sito internet aziendale.

Per coloro che ne sono sprovvisti, è prevista la possibilità di pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

 

Elementi da fornire Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito alla data di effettivo utilizzo;
  • data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

 

NOTA BENE – Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

 

Sanzioni Dal 1° gennaio 2023 coloro che violano l’obbligo di pubblicazione dovranno versare:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

 

 

NOTA BENE – Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.