Agenzia Entrate Riscossione: novità

Decadenza rateizzazioni

Il Dl Fiscale n.146/2021, approvato di recente, prevede, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020[1], cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

[1] per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Esempi:

1 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 3 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 0
2 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 3 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 5 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 2
3 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 5 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 7 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 4

 

Rottamazione e saldo e stralcio: nuove date

Il Decreto-legge approvato lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”, ovvero entro i termini indicati nella tabella successiva, oltre a rimodulare i termini di versamento delle rate dovute negli anni 2020 e 2021 per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

 

 

Termini di versamento Sostegni bis

31 luglio 2021 che si sposta al 2 agosto   relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
31 agosto 2021

 

  relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
30 settembre 2021   relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
31 ottobre 2021 che si sposta al 2 novembre   relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
30 novembre 2021

 

  relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

Nuovo calendario

rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute:

  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020
  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
 

 

 

 

30 novembre 2021
rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

 

ATTENZIONE! – Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza. Pertanto, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 6 dicembre 2021.

Riscossione

Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora viene prolungato di 150 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti.

Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.