Banca d’Italia: accesso gratuito centrale dei rischi

Nuovo servizio online per ricevere mensilmente i dati della Centrale dei rischi

Dal 2 Ottobre 2020 le società iscritte al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio possono sottoscrivere un abbonamento annuale per ricevere al proprio indirizzo PEC, in automatico e con frequenza mensile i dati della Centrale dei rischi.

L’abbonamento è gratuito, rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni momento. Il servizio può essere sottoscritto dal legale rappresentante della società munito di SPID o CNS.

E’ possibile avere maggiori informazioni direttamente sul sito della Banca d’Italia al seguente link:

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/index.html

 

Cos’è la Centrale dei rischi?

La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d’Italia, è un archivio di informazioni  sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.

È prevista una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l’importo che deve restituire all’intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza.

Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito.

Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il link:

https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/index.html

La sorveglianza sanitaria

Le indicazioni dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08

Le regole in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi per lavoratori e aziende sono disciplinate dal Testo Unico, ovvero il Decreto Legislativo n. 81/2008 che ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano.

L’articolo 41 del D.lgs. 81/2008, successivamente modificato dall’articolo 26 del decreto legislativo 106/09, definisce le modalità, le tempistiche, gli interlocutori e le frequenze con cui debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla legge.

La sorveglianza sanitaria è “l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

La sorveglianza sanitaria non si identifica solo con visite mediche effettuate ai lavoratori, ma comprende anche tutte le attività svolte dal Medico Competente, esperto in medicina del lavoro con specifiche competenze, nominato dal Datore di lavoro, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 precisa che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del decreto;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Gli accertamenti sanitari preventivi e periodici devono essere organizzati secondo un “protocollo sanitario”, definito dal Medico Competente, che riporta le tipologie delle visite mediche e delle indagini specialistiche da eseguirsi e la loro periodicità.

Il protocollo sanitario deve essere definito in funzione dei rischi specifici presenti nell’attività, basandosi sui risultati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e su sopralluoghi nell’ambiente di lavoro.

La legislazione propone delle linee guida, emanate da istituzioni e associazioni scientifiche, per la prescrizione del protocollo sanitario.

 

Nel caso di assunzione di un nuovo lavoratore, la sorveglianza sanitaria iniziale comprende:

  • visita medica preventiva, in fase preassuntiva, che può essere effettuata prima dell’assunzione di un Lavoratore;
  • visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

 

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria e non potrà essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

 

Successivamente all’assunzione, la sorveglianza prevede:

  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno e può assumere cadenza diversa se stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

 

Le visite mediche sono effettuate a cura e spese del Datore di Lavoro e nei casi ed alle condizioni previste, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Al lavoratore, spetta l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente. A fronte di un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite, il Datore di Lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria dei lavoratori, con tutti i dati da trasmettere annualmente all’INAIL. Per ogni lavoratore, infatti, viene organizzata una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente aggiornata, che dovrà contenere i dati relativi alle condizioni psicofisiche del dipendente, i risultati degli accertamenti espletati ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime in seguito uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. idoneità;
  2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. inidoneità temporanea;
  4. inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

In opposizione ai giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Novità legge di bilancio 2021

Le novità della Legge di Bilancio 2021

In questi giorni il Governo sta analizzando la manovra per la Legge di Bilancio 2021.

Consulta la nostra informativa per approfondire le principali novità allo studio del Governo.

Credito d’imposta commissioni POS

Credito d'imposta 30% delle commissioni addebitate

Con la progressiva riduzione della soglia prevista per l’utilizzo del contante (attualmente pari a 1.999,99 euro), aumentano sempre di più i pagamenti effettuati con carte di debito, carte di credito, carte prepagate e altri strumenti tracciabili e con esse le spese a carico degli operatori relative alle commissioni POS.

A partire dal 1° luglio 2020, l’articolo 22 del Dl 124/2019 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle commissioni addebitate per le spese sostenute per le transazioni effettuate da consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti tracciabili.

Quali requisiti per beneficiare del credito d’imposta?

L’unico requisito per poter beneficiare di tale agevolazione è non aver dichiarato, in qualità di esercenti imprese, arti e professioni, ricavi o compensi riferiti al periodo d’imposta precedente in misura superiore a 400mila euro.

In cosa consiste l’agevolazione?

Si tratta di un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate sui costi sostenuti per le transazioni effettuate dai consumatori finali.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.

Il credito è tassato?

Il credito non concorre né alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires né alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.

Cosa fare?

Richiedere alla banca con cadenza mensile l’elenco e le informazioni relative alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento e consegnarli allo Studio per il calcolo del credito.

Rimaniamo a disposizione per maggiori approfondimenti.