CIN: come richiederlo, sanzioni dal 2 novembre

I titolari o gestori delle strutture-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, i locatori di unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e quelli di unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi (meno di 30 giorni), devono richiedere il CIN.

La piattaforma che consente l’invio di istanza è attiva dal 3 settembre 2024 e, entro 60 giorni (entro il 2 novembre 2024) i predetti soggetti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. Trascorso questo termine si applicano le sanzioni previste.

La presente informativa intende fornire un quadro generale della novità.

 

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Bonus psicologo

Il Bonus psicologo – introdotto per l’anno 2022 dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022 – è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Per effetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 538, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), la misura è diventata strutturale con un importo massimo concedibile più alto rispetto alla formulazione precedente del bonus (1.500 euro per persona, in luogo delle precedenti 600 euro).

A riguardo, l’Inps ha pubblicato la Circolare n. 34/2024 in cui sono illustrate le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo.

Requisiti soggettivi

 

Possono accedere alla prestazione in oggetto le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologicache siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Importo

L’importo del contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Nello specifico, l’importo massimo erogabile è pari a:

  • 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
  • 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
  • 500 euro per redditi con Isee superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta).

Domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web dell’Inpsutilizzando l’apposito servizio on lineraggiungibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

NOTA BENE – La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024

Esito della domanda e utilizzo del contributo

 

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, l’Inps stila le graduatorie per l’assegnazione del beneficio e dà comunicazione dell’esito della domanda ai richiedenti tramite SMS e/o e-mail.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

Rottamazione quater: prime tre rate al 15 marzo 2024

Durante la conversione in legge del DL Milleproroghe n. 215/2023 sono stati approvati diversi emendamenti. Tra questi uno ha differito il termine di pagamento della prima tre rate della Rottamazione quater.

 

Infatti, il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle prime tre rate non determina l’inefficacia della definizione agevolata se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

In sostanza, l’effetto delle disposizioni in commento è quello di differire al 15 marzo 2024 il pagamento:

  • della prima (o unica) e della seconda rata della c.d. rottamazione-quater. Esse scadevano in origine, rispettivamente, il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. Successivamente l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 le ha posticipate al 18 dicembre 2023;
  • della terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024 (con tolleranza di cinque giorni, ovvero entro il 4 marzo 2024).

ATTENZIONE! Quanto detto si applica anche ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 al Dl alluvione n. 61/2023, con riguardo alle rate del 31 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024. Di conseguenza, per tali soggetti la prima (o unica) rata e la seconda rata possono essere validamente pagate entro il 15 marzo 2024.

Comunicazione titolare effettivo

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

  • imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
  • persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

  • amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica,
  • fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private.

È istituita altresì una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

L’adempimento, in entrambi i casi, può essere assolto mediante il “Modello TE” utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l’istanza con firma digitale.

L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

La invitiamo a prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo al seguente link: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Maggiori dettagli 

Infostudio_-_Comunicazione_titolare_effettivo