Mutui prima casa giovani under 36

           

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, il DL Sostegni bis ha previsto per l’acquisto della prima casa:

  • che possano accedere ai mutui con garanzia statale i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni all’atto della stipula;
  • delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Fondo di garanzia per la prima casa

Dal 2015, presso il MEF, è istituito il fondo di garanzia per i mutui per la prima casa grazie al quale lo Stato offre ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui per l’acquisto, e anche per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Caratteristiche garanzia del Fondo ·         La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Soggetti con priorità di accesso al Fondo ·         giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);

·         nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

·         conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati;

 

NOVITÀ – giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Requisiti di accesso ·         L’immobile ad uso abitativo:

→      deve essere ubicato nel territorio nazionale,

→      non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

→      non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1072/1969.

·         Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250.000 euro.

·         Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

NOVITÀ

Per le domande presentate dal 25 giugno 2021 al 30 giugno 2022

Per i soggetti che rientrano nelle categorie con priorità di accesso al fondo, con un ISEE non superiore a 40.000 euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Quanto appena detto si riferisce ai finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%.

Imposte indirette acquisto prima casa

Come già accennato in precedenza, il DL Sostegni bis ha previsto anche delle interessanti agevolazioni in tema di imposte indirette.

Soggetti beneficiari ·         giovani che non abbiano compiuto 36 anni al momento del rogito;

·         con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Imposta di bollo, ipotecaria e catastale ·         esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione.

Il beneficio:

·         si applica quando ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 2% dell’imposta di registro, previste dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n.131/1986. (si veda più avanti);

·         non si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali:

→      A1 – Abitazioni di tipo signorile;

→      A8 – Abitazioni in ville;

→      A9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

INFORMA – Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • l’immobile deve essere situato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
IVA Nel caso in cui l’atto traslativo dell’abitazione prima casa sia soggetto ad IVA, al giovane viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto.

Il credito d’imposta può essere:

·         portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

·         utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;

·         utilizzato in compensazione.

ATTENZIONE! Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Imposte sostitutive ·         esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

La disposizione fa riferimento all’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

L’esenzione si applica quando la sussistenza dei requisiti è dichiarata dalla parte mutuataria nell’atto del finanziamento o allegata a tale atto.

NOTA BENE – Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

 

 

Informativa Fiscal Focus

 

                                   

Credito d’imposta locazioni

                                                  

Nel decreto Sostegni bis è prevista l’estensione del tax credit locazione fino 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Inoltre, il tax credit spetta, con riferimento ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2020, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Strutture alberghiere e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

Il tax credit locazioni per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator è prorogato fino al 31 luglio 2021.

Soggetti beneficiari Strutture alberghiere e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
Requisiti diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Importo credito ·         60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

·         50% dell’ammontare mensile del canone in caso di fitto d’azienda.

 

NOTA BENE – Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, ovvero al 31 gennaio 2020.

 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione

Soggetti beneficiari
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019;
  • enti non commerciali;
  • enti del terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;

con riferimento ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Requisiti esercenti attività economica l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Importo credito
  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% dell’ammontare mensile del canone in caso di fitto d’azienda.

NOTA BENE – Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti.

 

Informativa Fiscal Focus

DL Sostegni-bis: approfondimenti

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

Il Decreto Sostegni bis (D.L. N. 73/2021) ripropone un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021. Sono differenti le possibilità di accesso.

Leggi di più: TAP HERE!

 

 

  INDENNITA’ COVID LAVORATORI STAGIONALI

Il decreto Sostegni bis ha prorogato le indennità Covid per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo. L’importo dell’indennità, precedentemente pari a 2.400 euro, è stato ridotto a 1.600 euro.

Leggi di più: TAP HERE!

 

ATTIVITA’ TURISTICHE E RICETTIVE: nuove linee guida

In data 28 aprile 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha redatto le nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge “Riaperture” n. 52 pubblicato il 22/04/2021

Il nuovo documento (l’ultima versione risale ad ottobre 2020) è stato semplificato, accorpando più settori economici e ricreativi in macro-aree.

Attività Turistiche e Ricettive

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

 

Cosa è cambiato?

L’unica modifica intervenuta per questa attività riguarda la distanza tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, che è stata ridotta ad almeno 1 metro (le precedenti linee guida prevedevano 1,5 metri).

 

Resta invece confermato:

  • predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  • rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento;
  • privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
  • adozione di barriere fisiche nella postazione dedicata alla cassa;
  • regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.

 

ATTIVITÀ RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Con riferimento alla ristorazione, si evidenzia in particolare la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).

 

Indicazioni di carattere generale

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.

 

Cosa è cambiato?

  • La distanza interpersonale, che può variare a seconda dello scenario epidemiologico di rischio e da almeno 1 metro può essere estendibile ad almeno 2 metri.
  • Non è più favorito ma diventa obbligatorio mantenere aperte porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.

 

Resta invece confermato:

  • predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  • adozione di barriere fisiche nella postazione dedicata alla reception e alla cassa;
  • mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni;
  • l’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate;
  • gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse;
  • rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura.

 

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

Non sono intervenute modifiche per questo settore.

 

Resta confermato:

·         gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

·         i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate;

·         per i servizi igienici ad uso comune sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno.

 

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI / OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Cosa è cambiato?

Per quello che concerne tali strutture, la modifica riguarda la distanza dei posti letto all’interno delle camere ad uso promiscuo, che passa da 1,5 metri a 2 metri.

 

Resta invece confermato:

·         La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo indossando la mascherina. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.

·         La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno.

·         All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.

 

LOCAZIONI BREVI

Cosa è cambiato?

Veniva raccomandata, al cambio dell’ospite, l’accurata pulizia e disinfezione degli ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria: ora deve essere assicurata.

Impianti di risalita

Viene introdotta in seguito una parte relativa agli impianti di risalita, partendo dalle indicazioni di carattere generale, che si applicano agli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica (sciovie (skilift), funivie, seggiovie, cabinovie). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.

  • Limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili; soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali.
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  • Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici più frequentemente toccate.
  • Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
  • Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia negli ambienti chiusi, sia all’aperto, fatte salve le specifiche indicazioni per l’attività motoria.

 

Vendita titoli di viaggio

→      Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line, collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli.

→      Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche.

→      Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, differenziando i percorsi di ingresso/uscita.

→      Devono essere resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell’accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici)

 

Trasporto

→      Dovrà essere valutato, per ogni tipologia di impianto, il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto).

→      seggiovie: portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.

→      cabinovie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).

→      funivie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).

→      Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).

→      I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti.

→      In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.

→      Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.

Link utili

Le nuove Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

 

Articolo Infostudio Lavoro – Fiscal Focus