Via libera al decreto Sostegni

"Una risposta significativa alle povertà, al bisogno di imprese e lavoratori: parziale, ma il massimo possibile con questo stanziamento".

E’ così che è stato presentato dal Premier Draghi il decreto Sostegni.

In attesa della sua pubblicazione, attesa per la prossima settimana, presentiamo una panoramica di alcune novità, da approfondire a pubblicazione avvvenuta:

1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PARTITE IVA

L’articolo 1 del DL “Sostegni” prevede un contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto al quello del 2019.

Vediamo nel dettaglio le principali disposizioni:

BENEFICIARI:

soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario

SOGGETTI ESCLUSI: 

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data di entrata in vigore del decreto
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR

REQUISITI:

  • ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro
  • avere avuto una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto al fatturato e corrispettivi nell’anno 2019 (tale requisito  non è richiesto per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019)

IMPORTO DEL CONTRIBUTO:

Per calcolare l’importo spettante occorrerà confrontare il volume d’affari del 2020 con quello del 2019, dividendo il risultato per 12 mesi dell’anno. Ottenuta questa base di calcolo si applicheranno le seguenti percentuali diverse a seconda della fascia dimensionale:

  • 60% – fatturato del 2019 fino a 100 mila euro
  • 50% – fatturato del 2019 tra 100.001 e 400mila euro
  • 40% – fatturato del 2019 da 400.001 a 1 milione;
  • 30% – fatturato fino a 5 milioni;
  • 20% – fatturato fino a 10 milioni.

Esempio:

Ipotizziamo un soggetto che nel 2019 ha avuto un fatturato di 100.000 euro e nel 2020 un fatturato di 50.000 euro. Il contributo verrà calcolato in questo modo:

Si calcola innanzitutto la base di calcolo: 100.000 – 50.000 = 50.000/12mesi = 4.166,67

A tale base di calcolo si applica la percentuale corrispondente alla fascia dimensionale (60% in questo caso) = 4.166,67 * 60% = 2.500 euro

A fronte di una perdita di 50.000 € verrà erogato un contributo di € 2.500.

QUANDO VERRA’ EROGATO?

La presentazione delle domande avverrà attraverso la piattaforma messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, indicativamente a partire dal 30 marzo 2021. Le modalità di presentazione delle domande arriveranno con un provvedimento del direttore dell’Agenzia ed i primi pagamenti dovrebbero partire dall’8 aprile.

2. STRALCIO DELLE CARTELLE

E’ previsto uno stralcio delle cartelle fino a 5mila euro iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2010 compreso (e non al 2015 come previsto inizialmente) purché il debitore abbia un reddito 2019 fino a 30mila euro.

Sono, inoltre, sospesi i pagamenti e le notifiche di nuove cartelle esattoriali fino al 30 aprile.

3. NUOVE SCADENZE PER RATE ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO

Per le quattro rate 2020 che l’ultima proroga aveva spostato al 1° marzo scorso ci sarà tempo per saldare quanto dovuto fino al prossimo 31 luglio.

Per le rate in scadenza nel 2021 (1° marzo, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio) ci sarà la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 novembre 2021.

In entrambi i casi è previso un margine di tolleranza di cinque giorni entro i quali i pagamenti effettuati saranno considerati validi e non causeranno la decadenza delle definizioni agevolate.

4. SCONTO SULLE SANZIONI DI AVVISI BONARI

E’ prevista la definizione agevolata per gli avvisi bonari da controllo automatico delle dichiarazione dei redditi e Iva relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.

In cosa consiste? Possibilità di mettersi in regola versando il solo importo dei tributi e evitando il versamento di sanzioni e somme aggiuntive

Beneficiarititolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni che nel 2020 hanno avuto un calo del fatturato maggiore del 30% rispetto all’anno precedente

Modalità di adesione: la proposta di definizione agevolata arriverà direttamente sulla casella PEC degli operatori economici più danneggiati o tramite lettera raccomandata. Se il contribuente destinatario della proposta di definizione, decide di accettare la stessa, dovrà versare il dovuto entro i termini ordinari previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli fiscali automatizzati.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle scadenze previste, la definizione agevolata decade e verranno applicate le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Definizione agevolata per gli anni 2017 e 2018

Somme oggetto di definizione agevolata Imposte dovute a seguito di avvisi di irregolarità periodi d’imposta 2017 e 2018
Soggetti ammessi Titolari di partita IVA con una riduzione del volume d’affari nell’anno 2020 maggiore del 30% rispetto a quello del 2019
Vantaggi Abbattimento sanzioni e somme aggiuntive
Modalità adesione Accettazione proposta inviata dall’Agenzia delle Entrate e pagamento del dovuto entro i termini ordinari previsti

5. BLOCCO LICENZIAMENTI

Doppio binario per i licenziamenti:

  • stop ai licenziamenti per motivi economici per tutti fino al 30 giugno
  • dal 1° luglio al 31 ottobre: stop licenziamenti economici solo per le imprese che utilizzano le nuove 28 settimane di cig Covid-19 e per il settore agricolo.

E’ previsa una deroga a tale norma in tre casi: cessazione definitiva dell’impresa; fallimento; accordo collettivo di incentivo all’esodo.

Ordinanza Regionale n. 67/2021

Nella giornata di ieri il Presidente Lavevaz ha firmato una nuova ordinanza che prevede che i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorazione, previa prenotazione, possano fruire entro le 22.00 dei servizi di ristorazione di un altro albergo o struttura ricettiva o di ristorante convenzionato.

Nel dettaglio l’ordinanza prevede una novità particolarmente importante per le attività ricettive e di ristorazione. E’ previsto, infatti, che su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, posso fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante.

Cosa occorre fare?

  • è necessario stipulare apposito contratto tra le diverse strutture;
  • per le attività di ristorazione è necessario esporre all’esterno un cartello nel quale dovrà essere indicato che nella fascia oraria dalle 18.00 alle 22.00 il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati.

 

FACSIMILE FRASE DA ESPORRE:

Nella fascia oraria 18.00 – 22.00 questo esercizio è aperto a uso esclusivo dei clienti delle strutture ricettive convenzionate.

Novità invio dati tessera sanitaria

Invio dati semestrale per il 2021

E’ in corso di pubblicazione un decreto del MEF con il quale viene rimandato al 2022 l’obbligo di trasmissione mensile delle spese sanitarie, disponendo per il 2021 una fase transitoria con adempimenti semestrali.

In particolare, quindi, i dati dell’anno 2021 e i relativi rimborsi dovranno essere trasmessi al sistema Tessera Sanitaria entro il 31 luglio 2021, mentre quelli relativi al secondo semestre andranno trasmessi entro il 31 gennaio 2022.

A partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022 la trasmissione andrà effettuata, invece, entro la fine del mese successivo, rispettando la cadenza originariamente prevista.

Inventario e valutazione delle rimanenze al 31/12/2020

Come ogni anno, con l’avvicinarsi delle fine dell’esercizio sociale e al fine di provvedere alla chiusura del bilancio e alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle relative scadenze civilistiche e fiscali, si rende necessario disporre della valutazione delle rimanenze di magazzino relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti esistenti al 31/12/2020 sia presso i magazzini dell’impresa, sia presso terzi (ad es. in conto deposito, conto lavorazione, conto visione, conto installazione, ecc.) sia in viaggio (ossia quelle merci di proprietà dell’azienda che però non sono ancora entrate fisicamente nel magazzino della stessa).

Nel caso di società di servizi, invece, vanno rilevati i lavori ed i servizi in corso di realizzazione al 31/12/2020 e la relativa valorizzazione.

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2020 nel quale dovranno essere indicate le giacenze con le seguenti modalità:

Materie prime, merci e semilavorati Distinta analitica raggruppata secondo categorie omogenee (per natura e valore), incluse le merci, materie prime e semilavorati viaggianti, con l’indicazione del criterio di valutazione adottato
Prodotti in corso di lavorazione Distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti fino al 31/12/2020
Lavori in corso di realizzazione Distinta analitica di tutti i lavori e servizi in corso di esecuzione al 31/12/2020 con l’indicazione del criterio di valutazione adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo maturato sino alla data di chiusura dell’esercizio
Prodotti finiti Distinta analitica di tutti i prodotti finiti, inclusi i prodotti finiti viaggianti, con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti al 31/12/2020

Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, si invita la spettabile clientela a redigere l’inventario con la massima cura e precisione e di farcene pervenire copia al più presto e comunque, se possibile, entro la fine di febbraio 2021.

Si ricorda che il dettaglio valorizzato delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria. A fronte degli importi comunicati si rammenta, quindi, che è necessario disporre del dettaglio della composizione e valorizzazione del magazzino.

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione qualora abbiate dubbi in merito al criterio da utilizzare per la valutazione civilistico-fiscale più appropriata per la valorizzazione monetaria delle rimanenze fiscali di magazzino.

Per rendere più agevole tale adempimento, si allega apposito prospetto che potrà essere utilizzato (direttamente o come facsimile da riprodurre).

Cordiali saluti