Ordinanza Regionale n. 67/2021

Nella giornata di ieri il Presidente Lavevaz ha firmato una nuova ordinanza che prevede che i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorazione, previa prenotazione, possano fruire entro le 22.00 dei servizi di ristorazione di un altro albergo o struttura ricettiva o di ristorante convenzionato.

Nel dettaglio l’ordinanza prevede una novità particolarmente importante per le attività ricettive e di ristorazione. E’ previsto, infatti, che su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, posso fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante.

Cosa occorre fare?

  • è necessario stipulare apposito contratto tra le diverse strutture;
  • per le attività di ristorazione è necessario esporre all’esterno un cartello nel quale dovrà essere indicato che nella fascia oraria dalle 18.00 alle 22.00 il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati.

 

FACSIMILE FRASE DA ESPORRE:

Nella fascia oraria 18.00 – 22.00 questo esercizio è aperto a uso esclusivo dei clienti delle strutture ricettive convenzionate.

Novità invio dati tessera sanitaria

Invio dati semestrale per il 2021

E’ in corso di pubblicazione un decreto del MEF con il quale viene rimandato al 2022 l’obbligo di trasmissione mensile delle spese sanitarie, disponendo per il 2021 una fase transitoria con adempimenti semestrali.

In particolare, quindi, i dati dell’anno 2021 e i relativi rimborsi dovranno essere trasmessi al sistema Tessera Sanitaria entro il 31 luglio 2021, mentre quelli relativi al secondo semestre andranno trasmessi entro il 31 gennaio 2022.

A partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022 la trasmissione andrà effettuata, invece, entro la fine del mese successivo, rispettando la cadenza originariamente prevista.

Inventario e valutazione delle rimanenze al 31/12/2020

Come ogni anno, con l’avvicinarsi delle fine dell’esercizio sociale e al fine di provvedere alla chiusura del bilancio e alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle relative scadenze civilistiche e fiscali, si rende necessario disporre della valutazione delle rimanenze di magazzino relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti esistenti al 31/12/2020 sia presso i magazzini dell’impresa, sia presso terzi (ad es. in conto deposito, conto lavorazione, conto visione, conto installazione, ecc.) sia in viaggio (ossia quelle merci di proprietà dell’azienda che però non sono ancora entrate fisicamente nel magazzino della stessa).

Nel caso di società di servizi, invece, vanno rilevati i lavori ed i servizi in corso di realizzazione al 31/12/2020 e la relativa valorizzazione.

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2020 nel quale dovranno essere indicate le giacenze con le seguenti modalità:

Materie prime, merci e semilavorati Distinta analitica raggruppata secondo categorie omogenee (per natura e valore), incluse le merci, materie prime e semilavorati viaggianti, con l’indicazione del criterio di valutazione adottato
Prodotti in corso di lavorazione Distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti fino al 31/12/2020
Lavori in corso di realizzazione Distinta analitica di tutti i lavori e servizi in corso di esecuzione al 31/12/2020 con l’indicazione del criterio di valutazione adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo maturato sino alla data di chiusura dell’esercizio
Prodotti finiti Distinta analitica di tutti i prodotti finiti, inclusi i prodotti finiti viaggianti, con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti al 31/12/2020

Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, si invita la spettabile clientela a redigere l’inventario con la massima cura e precisione e di farcene pervenire copia al più presto e comunque, se possibile, entro la fine di febbraio 2021.

Si ricorda che il dettaglio valorizzato delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria. A fronte degli importi comunicati si rammenta, quindi, che è necessario disporre del dettaglio della composizione e valorizzazione del magazzino.

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione qualora abbiate dubbi in merito al criterio da utilizzare per la valutazione civilistico-fiscale più appropriata per la valorizzazione monetaria delle rimanenze fiscali di magazzino.

Per rendere più agevole tale adempimento, si allega apposito prospetto che potrà essere utilizzato (direttamente o come facsimile da riprodurre).

Cordiali saluti

Credito d’imposta commissioni POS

Credito d'imposta 30% delle commissioni addebitate

Con la progressiva riduzione della soglia prevista per l’utilizzo del contante (attualmente pari a 1.999,99 euro), aumentano sempre di più i pagamenti effettuati con carte di debito, carte di credito, carte prepagate e altri strumenti tracciabili e con esse le spese a carico degli operatori relative alle commissioni POS.

A partire dal 1° luglio 2020, l’articolo 22 del Dl 124/2019 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle commissioni addebitate per le spese sostenute per le transazioni effettuate da consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti tracciabili.

Quali requisiti per beneficiare del credito d’imposta?

L’unico requisito per poter beneficiare di tale agevolazione è non aver dichiarato, in qualità di esercenti imprese, arti e professioni, ricavi o compensi riferiti al periodo d’imposta precedente in misura superiore a 400mila euro.

In cosa consiste l’agevolazione?

Si tratta di un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate sui costi sostenuti per le transazioni effettuate dai consumatori finali.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.

Il credito è tassato?

Il credito non concorre né alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires né alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.

Cosa fare?

Richiedere alla banca con cadenza mensile l’elenco e le informazioni relative alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento e consegnarli allo Studio per il calcolo del credito.

Rimaniamo a disposizione per maggiori approfondimenti.