Contributo a fondo perduto commercio al dettaglio

Il DL Sostegni ter, convertito in legge n.25/2022, ha previsto l’istituzione di un Fondo finalizzato alla concessione di aiuti, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

Il contributo

Soggetti beneficiari imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici ATECO elencati nella tabella in calce
Requisiti ·         ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro

·         aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Richiesta contributo dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite apposita procedura informatica che sarà predisposta dal MISE
Ulteriori requisiti Alla data di presentazione dell’istanza, le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
ATTENZIONE! – L’agevolazione è riconosciuta ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Ammontare contributo L’importo del contributo spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019:

60%   Ricavi non superiori a 400.000 euro;
50%   Ricavi > a 400.000 e ≤ a 1 milione di euro;
40%   Ricavi > a 1 milione e ≤ a 2 milioni di euro;
NOTA BENE – Una volta chiuso il canale telematico, qualora la dotazione finanziaria di 200 milioni di euro non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le istanze ammissibili, si procederà a riparto.
Erogazione CFP sul conto corrente indicato nell’istanza

Elenco codici ATECO beneficiari

Gruppi Classi Sottocategoria

ATECO

47.1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

 

 

47.19 – Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 47.19.10
47.19.20
47.19.90
47.3 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.30 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 47.30.00
47.4 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.43 – Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 47.43.00
47.5 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 47.51.10
47.51.20
47.52 – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati 47.52.10
47.52.20
47.52.30
47.52.40
47.53 – Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati 47.53.10
47.53.11
47.53.12
47.53.20
47.54 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.54.00
47.59 – Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati 47.59.10
47.59.20
47.59.30
47.59.40
47.59.50
47.59.60
47.59.90
47.59.91
47.59.99
47.6 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.61 – Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 47.61.00
47.62 – Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

 

47.62.10
47.62.20
47.63 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 47.63.00
47.64 – Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 47.64.10
47.64.20
47.65 – Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 47.65.00
47.7 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 47.71.10
47.71.20
47.71.30
47.71.40
47.71.50
47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 47.72.10
47.72.20
47.75 – Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 47.75.10
47.75.20
47.76 – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 47.76.10
47.76.20
47.77 – Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 47.77.00
47.78 – Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 47.78.10
47.78.20
47.78.30
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.40
47.78.50
47.78.60
47.78.90
47.78.91
47.78.92
47.78.93
47.78.94
47.78.99
47.79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 47.79.10
47.79.20
47.79.30
47.79.40
47.8 – COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE 47.82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 47.82.01
47.82.02
47.89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 47.89.01
47.89.02
47.89.03
47.89.04
47.89.05
47.89.09
47.9 – COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 47.99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 47.99.10
47.99.20

 

 

 

Nuovo Decreto Anti-Covid

Salvo sorprese, dovrebbe essere ufficializzato dal Consiglio dei Ministri il nuovo “decreto anti-Covid” che allenterà tutte le misure restrittive fino ad oggi in vigore per la lotta contro il virus.

Il Consiglio dei ministri ha stabilito la roadmap delle riaperture che verrà seguita dopo la fine dello stato d’emergenza il prossimo 31 marzo. Fra le misure maggiormente discusse -e auspicate- è previsto finalmente lo stop al Green pass rafforzato sul lavoro per over 50, insegnanti e forze dell’ordine, nonostante la curva dei contagi sia di nuovo in aumento e si teme un’impennata dei casi nelle prossime settimane.

Green pass rafforzato e obbligo vaccinale

Dal 1° aprile parrebbe venir meno l’obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Per chi appartiene a questa categoria, resterebbe in vigore l’obbligo di vaccinazione in capo al cittadino, ma sui luoghi di lavoro dovrebbe bastare il certificato base, quindi test o tamponi.

Annullato anche l’obbligo di vaccino per il comparto scuola e quello delle forze dell’ordine, ma non per il personale sanitario e delle Rsa che saranno obbligati ancora fino alla fine dell’anno.

La certificazione al chiuso e all’aperto

Sempre dal 1° aprile per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto, non servirà più alcun green pass: né il “base” né quello “super”.

Potrebbe invece servire ancora il green pass base nei posti dove c’è più assembramento: dagli stadi ai concerti.

Per quanto riguarda le attività al chiuso invece, bisognerà aspettare fino al 1° di maggio: infatti fino al 30 aprile per i servizi di ristorazione al chiuso, per i centri benessere, per le sale gioco, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi al chiuso sarà ancora obbligatorio possedere il green pass rafforzato.

Trasporti e altre attività

Servirà, fino al 30 aprile, il Green Pass base, per i trasporti a lunga percorrenza (treni e aerei).

Non servirà, invece, per tram, metro e bus.

Il Green Pass base resta inoltre fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere e per le visite nelle Rsa.

 

Mascherine

Niente più mascherina all’aperto: l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione viene prorogato al 30 aprile solo per i luoghi al chiuso.

 

Non solo green pass

Anche per gli stadi è finalmente ripresa: dal 1° aprile si torna alla capienza del 100%.

Fra le altre misure che saluteremo troviamo anche la quarantena (derivante dal contatto stretto con un soggetto positivo), persino per i non vaccinati.

Link utili

Sito del Ministero/Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate (Digital green certificate)

Rottamazione ter e saldo e stralcio. Riapertura termini

Durante l’iter di conversione in legge del Dl Sostegni ter n.4/2022 è stato approvato un emendamento che prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e del 2021 entro il termine del 14 dicembre 2021, comprensivo dei 5 giorni di tolleranza.

Le nuove scadenze

In particolare, il versamento sarà considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro:

30 aprile 2022 che si sposta al 2 maggio   relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
31 luglio 2022 che si sposta al 1° agosto   relativamente alle rate in scadenza nel 2021;
30 novembre 2022   relativamente alle rate in scadenza nel 2022.

 

NOTA BENE – Per il pagamento entro questi nuovi termini sono ammessi i 5 giorni di tolleranza.

 

Allo stesso tempo, per evitare l’inefficacia delle medesime definizioni agevolate, sono estinte le procedure esecutive eventualmente già avviate per effetto dell’inutile decorso del termine fissato al 14 dicembre scorso.

 

ATTENZIONE! – Tuttavia, le somme eventualmente versate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame resteranno definitivamente acquisite, e non saranno pertanto rimborsabili.

 

Assegno Unico Universale

A decorrere dal 1° marzo 2022 diventerà pienamente operativo l’Assegno Unico Universale che si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari residenti e domiciliati in Italia con figli a carico e sarà determinato per scaglioni, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno andrà a sostituire o rimodulare in modo strutturale le seguenti prestazioni assistenziali che, salvo alcune eccezioni, non saranno più gestite all’interno del cedolino paga e non saranno più anticipate dal datore di lavoro:

  • detrazioni dall’imposta per figli a carico;
  • detrazioni per famiglie numerose;
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assegno temporaneo unico 2021.

L’assegno sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai diciotto anni di età del figlio, con possibilità di prolungarlo sino al ventunesimo anno di età, a condizione che i figli:

  • stiano frequentando un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  • stiano svolgendo un tirocinio;
  • abbiano un lavoro che produca un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • risultino iscritti come disoccupati in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • stiano svolgendo il servizio civile universale.

Presentazione della domanda

È importante presentare prima possibile la domanda all’INPS in quanto:

Per le domande presentate a gennaio e febbraio   i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo.
Per le domande presentate dal 1° marzo in poi   il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda
Per chi presenta la domanda entro giugno 2022   i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.
Per le domande presentate successivamente al mese di giugno 2022   non sarà possibile ottenere il riconoscimento degli arretrati.

 

OSSERVA – L’Assegno Unico Universale spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza).

Modalità di richiesta

L’Assegno può essere richiesto all’Inps in modalità telematica, accedendo con il proprio Spid personale o presso gli istituti di patronato. Sarà necessario presentare il modello ISEE, tuttavia, in caso di mancanza di ISEE o di ISEE superiore a 40.000 euro, verrà corrisposta al beneficiario una quota minima mensile.

Nei casi in cui il lavoratore non disponesse ancora di un modello ISEE valido è consigliabile, in ogni caso, presentare la domanda tempestivamente e, successivamente, entro giugno 2022, ripresentarla con l’adeguamento dei valori ISEE per la richiesta di arretrati, quantomeno per garantirsi in tempi brevi il ricevimento dell’importo minimo. L’erogazione avverrà mediante accredito su conto corrente o mediante bonifico domiciliato. In fase di richiesta della domanda sarà necessario indicare un Iban intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Arretrati

Entro giugno 2022   sarà possibile presentare la domanda senza perdere gli arretrati, che decoreranno da marzo 2022 (entrata in vigore).
A partire da luglio 2022   l’assegno potrà essere erogato solo per il mese corrente di presentazione, con la conseguente perdita degli arretrati.

 

L’importo dell’Assegno Unico Universale sarà variabile e determinato sulla base dei risultati dell’ISEE del nucleo familiare richiedente e dell’età dei figli a carico con un importo minimo di 50 euro mensile e massimo di 175 euro per ogni figlio a carico. Inoltre, sono previste delle maggiorazioni per alcuni casi specifici.

Cosa mi serve per presentare la domanda

  • Spid;
  • Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare;
  • Eventuale grado di disabilità;
  • Modello ISEE;
  • Iban intestato o cointestato al soggetto richiedente.

 

 

Infostudio lavoro – Fiscal Focus