Valle d’Aosta zona arancione: ordinanza VdA

Con Ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, la Valle d'Aosta è posta in zona "arancione" a partire da domani 6 dicembre. A fronte di tale nuova situazione, il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha emanato in data odierna una nuova ordinanza, valida dal 6 al 20 dicembre, con la quale vengono adottate nuove misure per adeguare le regole nazionali al nostro territorio

Restano valide le misure previste dal DPCM del 3 dicembre, le quali però vengono adeguate al contesto valdostano tramite un’ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione.

APERTURA PISTE SCI DI FONDO:

Da domani saranno aperte le piste di sci nordico (sci di fondo) con la conseguente possibilità di uscire dal proprio comune di residenza  per raggiungere le piste, gli impianti sportivi, centri e circoli sportivi. Sarà vietato, però, l’utilizzo degli spogliatoi presenti negli impianti e sarà necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi.

SPOSTAMENTI:

Le guide alpine iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento così come gli operatori del Soccorso alpino valdostano che devono svolgere allenamenti e attività di addestramento potranno spostarsi al di fuori del proprio comune di residenza e domicilio.

 

 

Sarà possibile uscire dal proprio comune anche per coltivare l’orto, lavorare nella vigna o i frutteti, condurre piccoli allevamenti o tagliare la legna.

Sono consentiti gli spostamenti verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l’accesso all’immobile è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona.

Per gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, è onere dell’interessato di munirsi di autocertificazione.

ATTIVITA’ COMMERCIALI O AL DETTAGLIO:

Ricordiamo che a partire da lunedì potranno riaprire tutte le attività commerciali e i servizi alla persona.

Disposizioni da osservare:

  • è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
  • è vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
  • utilizzo delle mascherine;
  • utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
  • accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
  • esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
  • l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni dei Comuni, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020 è consentito lo spostamento nei Comuni vicini;

RISTORAZIONE

I servizi di ristorazione (bar, gelaterie, ristoranti, pasticcerie ecc.) sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario.

Sono escluse le attività dei servizi di mensa e di catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli e le linee guida diretti a prevenire il contagio.

Nuovo DPCM sotto l’albero

Nuove regole in vigore da oggi, 4 dicembre, al 15 gennaio 2021, ma non per tutti: restano escluse le zone rosse e arancioni per le quali vengono confermate le limitazioni già previste

Il DPCM 3 dicembre 2020 firmato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ridisegna le regole applicabili dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.

Vediamo più nel dettaglio cosa cambia:

  1. Spostamenti e riunioni familiari
  • dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori delle diverse Regioni o province autonome;
  • Natale e Capodanno: vietato lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2021;
  • sempre consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute;
  • consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti (nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio) verso le seconde case ubicate in altre Regioni o Province autonome e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i divieti previsti.

Resta in vigore il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di capodanno durante la quale la quale è previsto il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 7.00.

      2. Attività commerciali e ristorazione

Regole previste unicamente per le zone gialle:

  • fino al 6 gennaio 2021 possibilità di apertura delle attività commerciali fino alle ore 21.00;
  • chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili. Fanno eccezione le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
  • Chiusi i comprensori sciistici fino al 6 gennaio 2021
  • Regole particolari per le attività di ristorazione

 

RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):

  • attività consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00 (anche nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio)
  • MAX 4 persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per la ristorazione negli alberghi consentita senza limiti di orario.
  • negli alberghi dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio è consentita la ristorazione solo con servizio in camera
  • resta sempre consentita la consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto (con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze)

NOTA BENE: per le “zone arancioni” e le “zone rosse” rimangono ferme le ulteriori misure, come la sospensione dell’attività di ristorazione (consentita solo la consegna a domicilio) e fino alle ore 22 la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

 

      3. Istruzione

I ragazzi delle superiori torneranno in classe solo il 7 gennaio. La didattica sarà al 75% in presenza.

Nel frattempo governo, regioni ed enti locali vareranno un protocollo per la riapertura e in ogni provincia i prefetti coordineranno i tavoli su trasporti e ingresso a scuola. Fino al 15 gennaio restano sospesi i viaggi e gite d’istruzione. Riunioni degli organi collegiali solo online.

PROROGA ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Prorogato al 1 marzo 2021 il termine per pagare le rate

Il Decreto Ristori quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre ha previsto, all’art. 4 rubricato “Proroga termini definizioni agevolate” una nuova proroga:

della rottamazione ter

del saldo e stralcio

Viene rinviato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate in scadenza nel 2019, il mancato insufficiente o tardivo versamento di quelle scadenti nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente pagate entro il 1° marzo 2021.

Attenzione: non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis del DL n. 119 del 2018. Il pagamento che verrà effettuato oltre il termine del 1° marzo 2021 o per importi parziali, comporterà la perdita dell’agevolazione e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Ulteriore novità riguarda la possibilità di presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione”, della “Rottamazione bis” e della “Rottamazione-ter” (in questo caso per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019).

Ordinanza Regione VdA del 30 novembre 2020 n. 519

Le principali novità valide da martedì 1° dicembre a giovedì 3 dicembre 2020

A seguito dell’Ordinanza Regionale di oggi, è consentito a partire dal 1° dicembre e fino al 3° dicembre lo svolgimento di tutte le attività commerciali al dettaglio.

MISURE DA OSSERVARE:

  • distanza interpersonale di almeno un metro;
  • ingressi in modo dilazionato;
  • vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • utilizzo delle mascherine e di gel per la disinfezione delle mani;
  • accesso limitato ad una sola persona alla volta in caso di superficie inferiore a 40 mq;
  • accesso consentito ad un solo componente per nucleo familiare.

NOTA BENE: a differenza di quanto comunicato dalla stampa prima della pubblicazione dell’ordinanza non è consentito l’esercizio di attività di servizi alla persona (es. centri estetici).