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Nuovo limite al contante dal 01/01/2022

A partire dal 01.01.2022 il limite alle transazioni in contanti scende a € 999,99.

E’ vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

 

     Il limite vige anche nei rapporti di parentela di qualsiasi grado, tra coniugi, tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società ecc.

  Il limite opera indipendentemente dalla causa (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario oppure a titolo di donazione o liberalità)

 

Come viene calcolato il valore di 1.000 €?

  • la violazione non si configura in caso di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, cioè tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate;
  • la violazione non si configura nel caso in cui la pluralità dei pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
  • la violazione non si configura quando la pluralità dei pagamenti derivi da un preventivo accordo tra le parti (es. pagamento rateale)
  • il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da persona fisica nell’ambito della propria attività svolta sotto forma di imprenditore individuale o lavoratore autonomo/professionista.

E’ possibile effettuare il pagamento rateale in contanti?

SI, il pagamento deve però essere previsto in apposito contratto oppure annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. Gli importi delle rate devono essere prestabiliti e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante.

Corrispettivi telematici: tre scadenze da rispettare

Nuovi cambiamenti in vista in ambito di corrispettivi elettronici. Vengono modificate nuovamente le scadenze che vedevano il 31/12/2020 come spartiacque tra vecchio e nuovo.

A seguito delle ultime modifiche introdotte tramite il provvedimento Prot. n. 389405 del 23 dicembre 2020 e il decreto Milleproroghe, cambia ulteriormente il calendario relativo agli adeguamenti dei corrispettivi elettronici. Sono tre le principali scadenze:

           Procedura transitoria: stop al 31/12/2020:

A partire dal 1° gennaio 2021 non sarà più possibile continuare a certificare i corrispettivi utilizzando i vecchi misuratori fiscali o le ricevute fiscali, effettuando la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite l’apposita procedura presente in Fatture e Corrispettivi.

La scadenza ultima del 31 dicembre 2020 non è stata ulteriormente prorogata. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2021 tutti i soggetti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici dovranno dotarsi di un Registratore Telematico oppure utilizzare l’applicazione Documento Commerciale On Line disponibile su piattaforma Fatture e Corrispettivi.

            Adeguamento dei Registratori Telematici al nuovo tracciato XML versione 7.0

I contribuenti già dotati di Registratore Telematico avrebbero dovuto adeguare, entro il 31 dicembre 2020, l’apparecchio in uso alle nuove specifiche di trasmissione (tracciato XML versione 7.0).

La scadenza del 31 dicembre 2020 è stata recentemente ulteriormente prorogata di tre mesi, in forza del provvedimento Prot. n. 389405 del 23 dicembre 2020, che fissa al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

             Adeguamento dei Registratori Telematici alla lotteria degli scontrini

Entro il 31 dicembre 2020, infine, gli esercenti avrebbero dovuto adeguarsi anche alle nuove esigenze connesse alla lotteria degli scontrini. Con riferimento a tale nuovo adempimento, l’Agenzia delle Entrate non dispone un ulteriore rinvio, tuttavia gli esercenti avranno più tempo per adeguarsi.

La novità emerge dal decreto Milleproroghe, che prevede che il provvedimento che disciplina le modalità tecniche di estrazione, i premi e l’avvio stesso della lotteria potrà essere adottato entro il 1° febbraio 2021, mentre le segnalazioni dei consumatori tramite il portale della lotteria, a carico degli esercenti che rifiutino di acquisire il codice lotteria – segnalazioni che sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione – non saranno effettuabili fino al 1° marzo 2021.

Cashback: il periodo sperimentale

Al via dall'8 dicembre il rimborso cashback del 10% per i pagamenti effettuati in negozio utilizzando metodi di pagamento elettronici

Per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici è stato introdotto il meccanismo del cashback: le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro pari al 10% delle operazioni effettuate.

Scarica l’informativa per maggiori approfondimenti.

Ultimo mese per i registratori telematici

Ultimo mese per adeguarsi: a partire dal 1° gennaio 2021 la generalità dei commercianti al minuto sarà obbligata a memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri telematicamente

Il 31 dicembre termina la fase transitoria durante la quale i commercianti al dettaglio, con volume d’affari non superiore a 400mila euro, possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi mensilmente.

Tale periodo transitorio  sarebbe dovuto terminare entro il 30 giugno 2020, ma, grazie al decreto Rilancio, lo stesso è stato prolungato ulteriormente al 1° gennaio 2021 al fine di tener conto dell’emergenza epidemiologica.

Entro fine anno sarà, però, necessario alternativamente:

  • dotarsi dei nuovi registratori telematici;
  • adattare i vecchi registratori di cassa;
  • attivare la procedura web “Documento commerciale online” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Spetta all’esercente scegliere una tra le tre diverse alternative.

Ai fini della scelta, ricordiamo che per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre è ancora possibile usufruire del credito d’imposta in misura pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’importo viene calcolato al netto dell’IVA, salvo il caso in cui la stessa sia indetraibile (ad esempio per gli esercenti in regime forfetario).

Al fine di poter usufruire del credito d’imposta, ricordiamo che è necessario:

  • che la spesa sia documentata mediante fattura;
  • che la spesa sia pagata con mezzi tracciabili entro il 31 dicembre 2020.

E’ fondamentale che il pagamento avvenga entro l’anno, a prescindere dal momento in cui verrà consegnato materialmente l’apparecchio.

Nel caso di pagamenti rateali la spesa si considera sostenuta limitatamente a quanto effettivamente corrisposto entro l’anno.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo.

Lotteria degli scontrini

A partire dal 1° gennaio 2021 è previsto anche il debutto della lotteria degli scontrini. Per tale motivo sarà necessario aggiornare obbligatoriamente i registratori di cassa al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

A parte l’adeguamento del registratore di cassa, non è previsto alcun obbligo a carico dell’esercente e, conseguentemente, nessuna diretta sanzione potrà essere comminata all’imprenditore che si rifiuti di acquisire il codice per partecipare alle estrazioni, ma c’è in questo caso la possibilità che il cliente segnali il rifiuto all’Agenzia delle Entrate.