Contributi a fondo perduto: domande al via dal 30 Marzo 2021

Al via dal 30 marzo la possibilità di richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal Dl Sostegni (Dl 41/2021). In data di ieri l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 77923/2021 ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza.

E’ stato presentato ieri dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento con il quale vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL Sostegni, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa.

La presentazione dell’istanza

L’istanza dovrà essere predisposta, direttamente o con l’ausilio di un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Termini

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

A chi spetta il fondo perduto

Soggetti beneficiari:

  • soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
  • enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all’attività commerciale eventualmente svolta);
  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR

Requisiti

  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del 2019

Soggetti esclusi

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (al 23 marzo 2021);
  • soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (dopo il 23 marzo 2021);
  • enti pubblici;
  • intermediari finanziari;
  • società di partecipazione.

Importo del contributo

Occorre applicare una percentuale alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019.

  • 60%           ricavi o compensi < 100.000 €
  • 50%           ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 € 
  • 40%           ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
  • 30%           ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
  • 20%           ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €

Il contributo verrà comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le imprese individuali e € 2.000 per le società.

L’ammontare massimo del contributo è fissato, invece, in 150.000 €.

I soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA

 

PARTITA IVA E LAVORO DIPENDENTE: posso accedere al contributo?

Non è prevista alcuna causa ostativa al contributo a fondo perduto connessa all’esercizio contestuale di attività di lavoro dipendente o pensione. Possono, pertanto, accedere alla misura, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, anche i soggetti che oltre ad esercitare attività di lavoro autonomo e d’impresa siano contemporaneamente lavoratori dipendenti o pensionati.

 

SPETTA ALLE ATTIVITA’ CESSATE?

NO! Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti già cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 23 marzo 2021.

 

 

SPETTA IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’?

Il contributo non spessa ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, e nemmeno a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. I casi di sospensione dell’attività non sono stati presi in considerazione, pertanto, risulta irrilevante il fatto che siano state effettuate delle pratiche camerali di sospensione dell’attività. Le uniche data che contano sono quelle di apertura/chiusura della partita IVA.

 

2019 FATTURATO PARI A ZERO: spetta il contributo?

Nel caso in cui il fatturato dell’anno 2019 sia pari a zero, il contributo non spetta in quanto non è possibile rispettare il requisito del calo di fatturato di almeno il 30%.

ECCEZIONE: i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 in avanti, pur avendo un fatturato 2019 pari a zero (e non rispettando, pertanto, il requisito del calo del fatturato del 30%) possono comunque percepire il contributo nella misura minima fissata: 1.000 € per le persone fisiche (ditte individuali) e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società).

Via libera al decreto Sostegni

"Una risposta significativa alle povertà, al bisogno di imprese e lavoratori: parziale, ma il massimo possibile con questo stanziamento".

E’ così che è stato presentato dal Premier Draghi il decreto Sostegni.

In attesa della sua pubblicazione, attesa per la prossima settimana, presentiamo una panoramica di alcune novità, da approfondire a pubblicazione avvvenuta:

1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PARTITE IVA

L’articolo 1 del DL “Sostegni” prevede un contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto al quello del 2019.

Vediamo nel dettaglio le principali disposizioni:

BENEFICIARI:

soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario

SOGGETTI ESCLUSI: 

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data di entrata in vigore del decreto
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR

REQUISITI:

  • ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro
  • avere avuto una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto al fatturato e corrispettivi nell’anno 2019 (tale requisito  non è richiesto per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019)

IMPORTO DEL CONTRIBUTO:

Per calcolare l’importo spettante occorrerà confrontare il volume d’affari del 2020 con quello del 2019, dividendo il risultato per 12 mesi dell’anno. Ottenuta questa base di calcolo si applicheranno le seguenti percentuali diverse a seconda della fascia dimensionale:

  • 60% – fatturato del 2019 fino a 100 mila euro
  • 50% – fatturato del 2019 tra 100.001 e 400mila euro
  • 40% – fatturato del 2019 da 400.001 a 1 milione;
  • 30% – fatturato fino a 5 milioni;
  • 20% – fatturato fino a 10 milioni.

Esempio:

Ipotizziamo un soggetto che nel 2019 ha avuto un fatturato di 100.000 euro e nel 2020 un fatturato di 50.000 euro. Il contributo verrà calcolato in questo modo:

Si calcola innanzitutto la base di calcolo: 100.000 – 50.000 = 50.000/12mesi = 4.166,67

A tale base di calcolo si applica la percentuale corrispondente alla fascia dimensionale (60% in questo caso) = 4.166,67 * 60% = 2.500 euro

A fronte di una perdita di 50.000 € verrà erogato un contributo di € 2.500.

QUANDO VERRA’ EROGATO?

La presentazione delle domande avverrà attraverso la piattaforma messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, indicativamente a partire dal 30 marzo 2021. Le modalità di presentazione delle domande arriveranno con un provvedimento del direttore dell’Agenzia ed i primi pagamenti dovrebbero partire dall’8 aprile.

2. STRALCIO DELLE CARTELLE

E’ previsto uno stralcio delle cartelle fino a 5mila euro iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2010 compreso (e non al 2015 come previsto inizialmente) purché il debitore abbia un reddito 2019 fino a 30mila euro.

Sono, inoltre, sospesi i pagamenti e le notifiche di nuove cartelle esattoriali fino al 30 aprile.

3. NUOVE SCADENZE PER RATE ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO

Per le quattro rate 2020 che l’ultima proroga aveva spostato al 1° marzo scorso ci sarà tempo per saldare quanto dovuto fino al prossimo 31 luglio.

Per le rate in scadenza nel 2021 (1° marzo, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio) ci sarà la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 novembre 2021.

In entrambi i casi è previso un margine di tolleranza di cinque giorni entro i quali i pagamenti effettuati saranno considerati validi e non causeranno la decadenza delle definizioni agevolate.

4. SCONTO SULLE SANZIONI DI AVVISI BONARI

E’ prevista la definizione agevolata per gli avvisi bonari da controllo automatico delle dichiarazione dei redditi e Iva relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.

In cosa consiste? Possibilità di mettersi in regola versando il solo importo dei tributi e evitando il versamento di sanzioni e somme aggiuntive

Beneficiarititolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni che nel 2020 hanno avuto un calo del fatturato maggiore del 30% rispetto all’anno precedente

Modalità di adesione: la proposta di definizione agevolata arriverà direttamente sulla casella PEC degli operatori economici più danneggiati o tramite lettera raccomandata. Se il contribuente destinatario della proposta di definizione, decide di accettare la stessa, dovrà versare il dovuto entro i termini ordinari previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli fiscali automatizzati.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle scadenze previste, la definizione agevolata decade e verranno applicate le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Definizione agevolata per gli anni 2017 e 2018

Somme oggetto di definizione agevolata Imposte dovute a seguito di avvisi di irregolarità periodi d’imposta 2017 e 2018
Soggetti ammessi Titolari di partita IVA con una riduzione del volume d’affari nell’anno 2020 maggiore del 30% rispetto a quello del 2019
Vantaggi Abbattimento sanzioni e somme aggiuntive
Modalità adesione Accettazione proposta inviata dall’Agenzia delle Entrate e pagamento del dovuto entro i termini ordinari previsti

5. BLOCCO LICENZIAMENTI

Doppio binario per i licenziamenti:

  • stop ai licenziamenti per motivi economici per tutti fino al 30 giugno
  • dal 1° luglio al 31 ottobre: stop licenziamenti economici solo per le imprese che utilizzano le nuove 28 settimane di cig Covid-19 e per il settore agricolo.

E’ previsa una deroga a tale norma in tre casi: cessazione definitiva dell’impresa; fallimento; accordo collettivo di incentivo all’esodo.

Smart working, congedi e bonus baby-sitting per i genitori lavoratori di figli in DAD o in quarantena

Nuove misure valide fino al 30 giugno per far fronte alle difficoltà organizzative delle famiglie italiane con figli in DAD o in quarantena

In data 13 marzo 2021 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 30 contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Le misure individuate dal Governo, all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, per far fronte alle difficoltà organizzative delle famiglie italiane – e valide fino al 30 giugno 2021 – sono: lo smart working, i congedi covid (senza la limitazione alle sole classi seconde e terze medie) ed il bonus baby-sitting.

Nuovo progetto: www.avvocatodicantiere.it

Nuovo sito e blog in materia di appalti e concessioni

Segnaliamo la creazione di un nuovo sito e blog in materia di appalti e concessioni, frutto dell’esperienza trentennale maturata dall’avv. Rosario Scalise:

https://avvocatodicantiere.it

Potrete ricevere, periodicamente, una newsletter con aggiornamenti su argomenti di attualità con analisi pratiche e suggerimenti sulla gestione del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture (oltre che concessioni e finanza di progetto) quali ad esempio  brevi disamine su argomenti di attualità, con taglio pratico e concreto : riserve, sicurezza, contabilità, sospensioni, contenziosi, covid, gare ecc ecc.
Come si può intuire dal nome del sito (appunto www.avvocatodicantiere.it), il blog non è il solito sito “di diritto degli appalti”; l’obiettivo è di fare rete tra operatori del settore su aspetti concreti nell’oceano degli appalti e sulla fase esecutiva del contratto.
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