Assegno ponte per figli minori: domande dal 1° luglio al 31 dicembre

Il decreto-legge n. 79/2021 ha previsto l’erogazione, previa domanda, di un assegno temporaneo ai nuclei familiari con figli minori a carico (c.d. assegno ponte) che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

L’assegno, previsto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

I destinatari della misura sono:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Requisiti di accesso

Il richiedente può accedere al beneficio qualora in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un (ISEE) in corso di validità sino a 50.000 euro.

Determinazione dell’importo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge introduttivo della misura (D.L. n. 79/2021), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a:
167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli,
217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

 

NOTA BENE – Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

  • portale Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
  • Contact Center Integrato;
  • Patronati

Lo Studio non si occupa di tale pratica. 

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN, libretto postale intestati al richiedente.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

OSSERVA – I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, dal momento che la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

 

Infostudio Fiscal Focus

 

 

 

 

DL Sostegni-bis: approfondimenti

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

Il Decreto Sostegni bis (D.L. N. 73/2021) ripropone un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021. Sono differenti le possibilità di accesso.

Leggi di più: TAP HERE!

 

 

  INDENNITA’ COVID LAVORATORI STAGIONALI

Il decreto Sostegni bis ha prorogato le indennità Covid per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo. L’importo dell’indennità, precedentemente pari a 2.400 euro, è stato ridotto a 1.600 euro.

Leggi di più: TAP HERE!

 

ATTIVITA’ TURISTICHE E RICETTIVE: nuove linee guida

In data 28 aprile 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha redatto le nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge “Riaperture” n. 52 pubblicato il 22/04/2021

Il nuovo documento (l’ultima versione risale ad ottobre 2020) è stato semplificato, accorpando più settori economici e ricreativi in macro-aree.

Attività Turistiche e Ricettive

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

 

Cosa è cambiato?

L’unica modifica intervenuta per questa attività riguarda la distanza tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, che è stata ridotta ad almeno 1 metro (le precedenti linee guida prevedevano 1,5 metri).

 

Resta invece confermato:

  • predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  • rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento;
  • privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
  • adozione di barriere fisiche nella postazione dedicata alla cassa;
  • regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.

 

ATTIVITÀ RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Con riferimento alla ristorazione, si evidenzia in particolare la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).

 

Indicazioni di carattere generale

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.

 

Cosa è cambiato?

  • La distanza interpersonale, che può variare a seconda dello scenario epidemiologico di rischio e da almeno 1 metro può essere estendibile ad almeno 2 metri.
  • Non è più favorito ma diventa obbligatorio mantenere aperte porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.

 

Resta invece confermato:

  • predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  • adozione di barriere fisiche nella postazione dedicata alla reception e alla cassa;
  • mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni;
  • l’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate;
  • gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse;
  • rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura.

 

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

Non sono intervenute modifiche per questo settore.

 

Resta confermato:

·         gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

·         i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate;

·         per i servizi igienici ad uso comune sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno.

 

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI / OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Cosa è cambiato?

Per quello che concerne tali strutture, la modifica riguarda la distanza dei posti letto all’interno delle camere ad uso promiscuo, che passa da 1,5 metri a 2 metri.

 

Resta invece confermato:

·         La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo indossando la mascherina. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.

·         La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno.

·         All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.

 

LOCAZIONI BREVI

Cosa è cambiato?

Veniva raccomandata, al cambio dell’ospite, l’accurata pulizia e disinfezione degli ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria: ora deve essere assicurata.

Impianti di risalita

Viene introdotta in seguito una parte relativa agli impianti di risalita, partendo dalle indicazioni di carattere generale, che si applicano agli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica (sciovie (skilift), funivie, seggiovie, cabinovie). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.

  • Limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili; soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali.
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  • Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici più frequentemente toccate.
  • Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
  • Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia negli ambienti chiusi, sia all’aperto, fatte salve le specifiche indicazioni per l’attività motoria.

 

Vendita titoli di viaggio

→      Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line, collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli.

→      Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche.

→      Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, differenziando i percorsi di ingresso/uscita.

→      Devono essere resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell’accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici)

 

Trasporto

→      Dovrà essere valutato, per ogni tipologia di impianto, il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto).

→      seggiovie: portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.

→      cabinovie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).

→      funivie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).

→      Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).

→      I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti.

→      In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.

→      Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.

Link utili

Le nuove Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

 

Articolo Infostudio Lavoro – Fiscal Focus

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI: nuove linee guida

In data 28 aprile 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha redatto le nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge “Riaperture” n. 52 pubblicato il 22/04/2021.

Il nuovo documento (l’ultima versione risale ad ottobre 2020) è stato semplificato, accorpando più settori economici e ricreativi in macro-aree.

Commercio

Commercio al dettaglio

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

 

Cosa è cambiato?

·       Non è più favorito ma diventa “obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni”.

 

Resta invece confermato:

·       predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;

·       prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti;

·       garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti;

·       i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;

·       assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;

·       adozione di barriere fisiche nella postazione dedicata alla cassa.

 

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)

Non sono intervenute modifiche per questo settore.

Le indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

·       assicurare la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;

·       verificare l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani;

·       assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

·       assicurare maggiore distanziamento dei posteggi e ove possibile, ampliare l’area mercatale.

 

Misure a carico del titolare di posteggio

Non sono intervenute modifiche per questo settore.

Resta confermato:

·       pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

·       obbligo dell’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie;

·       messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

·       rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

·       in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita.

Link utili

Le nuove Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

 

 

Articolo Infostudio Lavoro – Fiscal Focus