Nuovo adempimento società: comunicazione titolare effettivo

Nei giorni scorsi Unioncamere ha inviato via PEC una comunicazione a tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a e Soc. Coop.), ai trust e alle associazioni e fondazioni, informando che a breve dovrà essere fornita comunicazione dei Titolari effettivi al Registro delle Imprese.

Si tratta di una comunicazione che Unioncamere ha inviato in adempimento a quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal D.M. 11.3.2022 n. 55 che, al fine di agevolare l’individuazione del Titolare effettivo, hanno introdotto l’obbligo in capo alle società e agli enti sopra indicati di comunicare il Titolare effettivo (e le successive variazioni) all’interno di un’apposita sezione del Registro delle imprese.

 

Chi è il titolare effettivo di una società?

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,  tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica” (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

In sostanza sono tre i criteri per individuare il Titolare effettivo, uno conseguente all’altro.

Il primo criterio, dell’assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

 

La comunicazione del Titolare effettivo deve essere trasmessa dall’amministratore o dal legale rappresentante della società o degli enti sopra elencati seguendo le istruzioni riportate al seguente link: titolareeffettivo.registroimprese.it. (non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista).

La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e presentata in modalità telematica.

Quanto al termine entro cui eseguire detto adempimento, va rilevato che il D.M. 11.3.2022 n. 55 è entrato in vigore il 9.5.2022; solo negli scorsi giorni, però, è stato predisposto dalle Camere di Commercio il relativo sistema per l’invio della comunicazione (che ad oggi risulta ancora non abilitato).

Dal momento in cui sarà attiva la funzionalità che consente l’invio della dichiarazione, i soggetti obbligati avranno un termine di 60 giorni per l’invio della comunicazione; il Titolare effettivo dovrà essere confermato ogni 12 mesi e ogni variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni.

Vi sono sanzioni in caso di omessa o falsa comunicazione: nel primo caso ai soggetti obbligati verrà applicata una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 Euro (art. 2630 c.c.); nel secondo caso agli amministratori è applicabile una sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10 a 30.000 Euro (art. 55 D. Lgs. 231/2007).

 

ATTENZIONE: Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.

Il dispositivo di firma digitale può essere richiesto:
– online su https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta?pk_cciaa=68
– prenotando dal sito della Chambre un appuntamento per il rilascio presso gli
sportelli https://www.ao.camcom.it/it/appuntamento/prenotazione-appuntamentirilascio-firma-digitale-camera-valdostana-aosta

 

Lo Studio rimane a disposizione per fornire assistenza per lo svolgimento dell’adempimento (non appena sarà attivo il portale) e per fornire assistenza in fase di acquisizione della firma digitale.

 

Si allega alla presente informativa rilasciata dalla Camera di Commercio di Aosta: Chambre_Titolare_effettivo

Dichiarazione dei redditi: quali documenti?

In vista dell’appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi, si fornisce di seguito una check-list dei principali documenti da consegnare allo Studio per la corretta predisposizione della stessa.

https://www.studiosicilianoadele.it/wp-content/uploads/2022/05/raccoltadati_modelloredditi.pdf

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e per fissare un appuntamento per la consegna della documentazione.

 

 

Decreti energia: misure per famiglie e imprese

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nonché degli effetti sull’economia del nostro Paese derivanti del conflitto in Ucraina, il Consiglio dei Ministri ha varato due decreti legge contenenti diverse misure per famiglie e imprese. Vediamole nel dettaglio.

Misure per le famiglie

Riduzione aliquote carburante le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione sono ridotte di 0,25 euro.
Bonus carburante dipendenti i buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente nel 2022 da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti sono esentasse, e quindi non concorrono alla formazione del reddito, fino al limite di 200 euro.

Pertanto, oltre al limite annuale di esenzione dei fringe benefits erogati dal datore di lavoro, pari a 258,23 euro, per il 2022 vigerà anche il limite di 200 euro per i buoni benzina.

Azzeramento oneri di sistema
Beneficiari
  • utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Riduzione IVA e oneri gas confermata l’aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Inoltre, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
Bonus sociale Sempre per il II° trimestre 2022 l’Arera rideterminerà le agevolazioni relative alle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per il gas naturale.

ATTENZIONE! Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è elevato a 12.000 euro.

 

Misure per le imprese

Contributo acquisto energia elettrica Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II° trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Contributo acquisto gas Invece, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un credito d’imposta della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II° trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

NOTA BENE – Sia il credito d’imposta per l’acquisto del gas che per l’acquisto dell’energia elettrica sono utilizzabili in compensazione, oppure possono essere ceduti ad altri soggetti, con facoltà di due ulteriore cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Rateizzazione bollette energia Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.
Contributo acquisto carburante attività agricola e della pesca Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel I° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.
Imu settore turismo per le imprese turistico ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è previsto un credito d’imposta pari al 50% di quanto versato a titolo di seconda rata IMU del 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i predetti soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Contributo imprese energivore
Beneficiari Imprese energivore
Requisiti Aver subito nel I° trimestre 2022 un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa
Credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II° trimestre 2022.

ATTENZIONE – Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel II° trimestre 2022.

In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Utilizzo in compensazione.  

NOTA BENE – Non si applicano i limiti:

  • di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,
  • di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Cumulabilità è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Contributo imprese forte consumo di gas
Beneficiari Imprese a forte consumo di gas naturale, ossia quella che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541/2021, e che hanno consumato, nel i° trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici
Credito d’imposta Pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel II° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
 

Requisiti

il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), deve avere subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Utilizzo esclusivamente in compensazione.

NOTA BENE – Non si applicano i limiti:

  • di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,
  • di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Cumulabilità è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

NOTA BENE – sia il credito d’imposta per le imprese energivore che per quelle a forte consumo di gas sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Settore autotrasporto Aumentata la deduzione forfettaria per il 2022 di spese non documentate

Credito d’imposta mezzi trasporto ultima generazione a basse emissioni
Beneficiari Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti
Credito d’imposta 15% del costo di acquisto al netto Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Credito d’imposta mezzi trasporto ad alimentazione alternativa
Beneficiari Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto
Credito d’imposta 20% delle spese sostenute, al netto Iva, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

Utilizzo dei crediti esclusivamente in compensazione.

NOTA BENE – Non si applicano i limiti:

  • di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,
  • di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Cumulabilità Entrambi i crediti sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Credito efficienza energetica regioni Sud
Beneficiari imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
Durata Fino al 30 novembre 2023
Utilizzo esclusivamente in compensazione.

NOTA BENE – Non si applicano i limiti:

  • di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,
  • di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Cumulabilità è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Garanzie fino al 31 dicembre 2022 le Garanzie emesse da SACE, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, coprono fino al 90% dell’importo di finanziamento concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

 

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

In sede di conversione del decreto Fiscale, con una serie di emendamenti, sono state introdotte molteplici misure volte a rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra queste – al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale – è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Lavoro autonomo occasionale

Il contratto di lavoro autonomo occasionale è una tipologia contrattuale che viene ricondotta nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 e seguenti del codice civile.

In particolare, è lavoratore autonomo occasionale colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via del tutto occasionale.
prestazione di lavoro prevalentemente personale;
assenza di vincolo di subordinazione;
corresponsione di un corrispettivo.

La norma fornisce la definizione di contratto d’opera delineandone quindi i caratteri essenziali quali:

  • prestazione di lavoro prevalentemente personale;
  • assenza di vincolo di subordinazione;
  • corresponsione di un corrispettivo.

Quando il committente corrisponde a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, deve operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.

 

NOTA BENE – La ritenuta fiscale deve essere applicata sul compenso corrisposto, al lordo della eventuale ritenuta previdenziale a carico del prestatore.

Se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) supera l’ammontare complessivo di €. 5.000, il prestatore ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ed assoggettare l’importo eccedente al contributo previdenziale.

Le novità del decreto fiscale

In sede di conversione del cd. Decreto Fiscale è stata inserita una nuova disposizione in forza della quale, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

OSSERVA – Il nuovo adempimento ricalca quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle “chiamate” per il contratto di lavoro intermittente.

 

In attesa che vengano aggiornate le procedure e gli applicativi da parte del Ministero, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (ad esempio: [email protected] oppure [email protected], etc.)

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

 

ATTENZIONE! – il nuovo obbligo non si estende anche alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav).

 

È stato inoltre previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

 

Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  •  le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
  •  i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi”.

 

ATTENZIONE! – L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, 21 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

 

Per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

OSSERVA – Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

 

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

NOTA BENE – In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.