D.L. sostegni: stralcio dei ruoli

Con l'entrata in vigore del D.L. 41/2021 (D.L. Sostegni) in data 23 marzo 2021, diventa pienamente operativa la disposizione che prevede lo stralcio dei ruoli previsto dall'articolo 4 del decreto stesso.

Il decreto prevede l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (23/03/2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

BENEFICIARI?

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

QUALI CARICHI SONO OGGETTO DI STRALCIO?

Formeranno oggetto dello stralcio automatico i ruoli che recano congiuntamente le seguenti due caratteristiche:

  1. sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. risultano di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 23/03/2021) pari a 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
  1. L’importo da prendere in considerazione non è quello originariamente iscritto a ruolo ma quello residuo alla data del 23/03/2021. Se, ad esempio, il carico iscritto a ruolo inizialmente era pari a 10.000 euro, lo stesso rientrerà nello stralcio previsto dall’art. 4 del DL Sostegni, se per effetto di pagamenti parziali intervenuti sino alla data del 22/03/2021, l’importo residuo del medesimo si è ridotto sino ad un ammontare massimo non superiore a 5.000 €.
  2. L’importo di 5.000 euro deve essere computato includendo: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Non si considerano le somme dovute all’agente della riscossione per gli aggi o gli interessi,
  3. L’annullamento avverrà per singola partita e non considerando la cartella nel suo complesso. Ciò significa che se una cartella esattoriale è formata da diverse partite, lo stralcio sarà possibile relativamente alle singole partite di importo residuo non superiore a 5.000 euro (calcolato in base a quanto previsto al punto 2).

Possono rientrare nello stralcio anche i ruoli oggetto di definizione agevolata (rottamazione e saldo e stralcio)?

SI, purché vengano rispettati i due requisiti richiesti.

QUALI CARICHI SONO ESCLUSI?

  • I debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

E’ NECESSARIO PRESENTARE UNA DOMANDA?

NO! Lo stralcio avverrà automaticamente, non sono previsti adempimenti a carico del contribuente.

Contributi a fondo perduto: domande al via dal 30 Marzo 2021

Al via dal 30 marzo la possibilità di richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal Dl Sostegni (Dl 41/2021). In data di ieri l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 77923/2021 ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza.

E’ stato presentato ieri dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento con il quale vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL Sostegni, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa.

La presentazione dell’istanza

L’istanza dovrà essere predisposta, direttamente o con l’ausilio di un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Termini

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

A chi spetta il fondo perduto

Soggetti beneficiari:

  • soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
  • enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all’attività commerciale eventualmente svolta);
  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR

Requisiti

  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del 2019

Soggetti esclusi

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (al 23 marzo 2021);
  • soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (dopo il 23 marzo 2021);
  • enti pubblici;
  • intermediari finanziari;
  • società di partecipazione.

Importo del contributo

Occorre applicare una percentuale alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019.

  • 60%           ricavi o compensi < 100.000 €
  • 50%           ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 € 
  • 40%           ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
  • 30%           ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
  • 20%           ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €

Il contributo verrà comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le imprese individuali e € 2.000 per le società.

L’ammontare massimo del contributo è fissato, invece, in 150.000 €.

I soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA

 

PARTITA IVA E LAVORO DIPENDENTE: posso accedere al contributo?

Non è prevista alcuna causa ostativa al contributo a fondo perduto connessa all’esercizio contestuale di attività di lavoro dipendente o pensione. Possono, pertanto, accedere alla misura, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, anche i soggetti che oltre ad esercitare attività di lavoro autonomo e d’impresa siano contemporaneamente lavoratori dipendenti o pensionati.

 

SPETTA ALLE ATTIVITA’ CESSATE?

NO! Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti già cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 23 marzo 2021.

 

 

SPETTA IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’?

Il contributo non spessa ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, e nemmeno a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. I casi di sospensione dell’attività non sono stati presi in considerazione, pertanto, risulta irrilevante il fatto che siano state effettuate delle pratiche camerali di sospensione dell’attività. Le uniche data che contano sono quelle di apertura/chiusura della partita IVA.

 

2019 FATTURATO PARI A ZERO: spetta il contributo?

Nel caso in cui il fatturato dell’anno 2019 sia pari a zero, il contributo non spetta in quanto non è possibile rispettare il requisito del calo di fatturato di almeno il 30%.

ECCEZIONE: i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 in avanti, pur avendo un fatturato 2019 pari a zero (e non rispettando, pertanto, il requisito del calo del fatturato del 30%) possono comunque percepire il contributo nella misura minima fissata: 1.000 € per le persone fisiche (ditte individuali) e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società).

Nuovo progetto: www.avvocatodicantiere.it

Nuovo sito e blog in materia di appalti e concessioni

Segnaliamo la creazione di un nuovo sito e blog in materia di appalti e concessioni, frutto dell’esperienza trentennale maturata dall’avv. Rosario Scalise:

https://avvocatodicantiere.it

Potrete ricevere, periodicamente, una newsletter con aggiornamenti su argomenti di attualità con analisi pratiche e suggerimenti sulla gestione del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture (oltre che concessioni e finanza di progetto) quali ad esempio  brevi disamine su argomenti di attualità, con taglio pratico e concreto : riserve, sicurezza, contabilità, sospensioni, contenziosi, covid, gare ecc ecc.
Come si può intuire dal nome del sito (appunto www.avvocatodicantiere.it), il blog non è il solito sito “di diritto degli appalti”; l’obiettivo è di fare rete tra operatori del settore su aspetti concreti nell’oceano degli appalti e sulla fase esecutiva del contratto.
Potete iscrivervi al seguente indirizzo avvocatodicantiere.it/newsletter-2 , oppure attraverso l’apposito pulsante a destra della pagina. Sul sito sono già pubblicati alcuni articoli in materia di Progettazione, Covid 19 (indennizzo), varianti a corpo.

Novità fattura elettronica dal 1° gennaio 2021

In data 23 novembre 2020, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Con il provvedimento n. 166579 del 20.04.2020 sono state aggiornate le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’allegato A, approvato con il provvedimento n. 99922 del 28.02.2020, utilizzabili per generare i files xml della fattura elettronica e della comunicazione dei dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia.

Le nuove specifiche tecniche convivono con la versione precedente (versione 1.5) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 la versione 1.6 entrerà in vigore obbligatoriamente per tutti gli operatori soggetti passivi Iva.

In virtù delle nuove specifiche tecniche, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

  1. codice tipo documento (codice TD)
  2. codice natura IVA dell’operazione (codice N)

L’obiettivo è quello di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento nel modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  1. CODICE TIPO-DOCUMENTO

Con riferimento ai codici tipo-documento, che dagli attuali 7 passeranno a 18, la recente Guida dell’Agenzia delle entrate, oltre a fornire informazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento, fornisce una tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

2. CODICE NATURA

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, che passano da 7 a 21, sempre la recente Guida dell’Agenzia, fornisce indicazioni utili in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggetto), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Codice Descrizione
N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

Novità ritenute

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto.

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento.

Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche,

al seguente elenco:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche;
  • RT03 Contributo INPS, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
  • RT04 Contributo ENASARCO, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un agente di commercio;
  • RT05 Contributo ENPAM, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
  • RT06 Altro contributo previdenziale, che dovrà essere utilizzato negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico

Calcolo automatico dell’imposta di bollo

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Il calcolo dell’imposta di bollo sarà svolto automaticamente dallo SdI: qualora la fattura elettronica assolva l’imposta di bollo sarà sufficiente indicare “SI” nel campo “Bollo virtuale” mentre il campo “Imposta di bollo” sarà opzionale poiché sarà conteggiato comunque l’importo di 2 Euro.

Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.