Contributo attività economiche chiuse

Il Dl Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 in virtù dei decreti emanati per evitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Una quota parte delle risorse stanziate è destinata in via prioritaria alle discoteche, in quanto dette attività alla data del 23 luglio risultavano ancora chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.

I contributi

Soggetti beneficiari e requisiti

CFP attività chiuse

soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, che posseggono in possesso dei seguenti requisiti:

  • partita IVA attivata in data antecedente al 23 luglio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”.
Soggetti beneficiari e requisiti

CFP discoteche

soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:

  • partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26 maggio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, rientra tra quelle individuate dai codici Ateco elencati nella tabella in calce.

 

ATTENZIONE! – Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti possono richiedere con l’istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.

 

Soggetti

esclusi

  • soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese[1];
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

[1] In quanto il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

 

Ammontare CFP ·         20 milioni di euro sono ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili, con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a 25.000 euro.

·         120 milioni di euro, unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al precedente punto, sono ripartiti tra i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura fino a un importo di euro 3.000, entro i seguenti importi massimi:

3.000 euro soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000 euro
7.500 euro soggetti con ricavi e compensi ≥ 400.000 euro ≤ 1.000.000 euro
12.000 euro soggetti con ricavi e compensi ≥ a 1.000.000 euro
Modalità di erogazione accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente
Il contributo ·         non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,

·         non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR

·         non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Modalità e termini di invio

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello dal 2 dicembre 2021 e non oltre il 21 dicembre 2021.

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l’istanza precedentemente trasmessa.

 

Tabella dei codici ATECO prevalenti

Codice ATECO Descrizione
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 Corsi di danza
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13 Gestione di palestre
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

 

Infostudio – Fiscal Focus

Prima rata Inps Contributi Fissi Artigiani e Commercianti rinviata dal 17 maggio al 20 agosto

Con messaggio n. 1911 di ieri l’Inps ha disposto il differimento dei contributi previdenziali Inps dovuti da Artigiani e Commercianti in scadenza il 17 maggio 2021 al 20 Agosto 2021.

Perché è stata prevista la proroga?

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 1, commi 20-22 bis della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha disposto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, nel rispetto di precise condizioni.

In attesa della pubblicazione ufficiale del decreto interministeriale che dia concreta attuazione alle disposizioni relative al cosiddetto “anno bianco previdenziale” è stato disposto il differimento della prima rata dei contributi previdenziali in scadenza lunedì 17 maggio 2021. Il pagamento slitta al 20 agosto 2021.

In cosa consiste la misura concessa?

In base alla bozza del decreto sarà concessa una riduzione dei contributi dovuti, nella misura massima di 3.000 euro. Tale importo potrà essere ridotto nel caso di insufficiente stanziamento di fondi in bilancio rispetto alle istanze che perverranno.

L’agevolazione riguarda solamente i contributi fissi, sono esclusi gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, da liquidarsi in sede di dichiarazione dei redditi.

Quali sono i requisiti, ad oggi, previsti per la riduzione?

  1. Calo del fatturato e corrispettivi del 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
  2. Reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro nel 2019 (occorre fare riferimento al reddito dichiarato nel quadro RR del modello Redditi 2020 anno d’imposta 2019);
  3. Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  4. Non essere titolari di pensione diretta, con l’unica eccezione prevista della pensione di invalidità;
  5. Essere in regola con la contribuzione pregressa;
  6. Non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea marzo 2020 e succ. modifiche ed integrazioni.

Le condizioni dovranno essere tutte rispettate.

Come fare per ottenere la riduzione?

Sarà necessario presentare all’Inps domanda di accesso al beneficio entro il 31 luglio 2021, tramite un’apposita procedura telematica che verrà in seguito rilasciata, nella quale dovrà essere autocertificato il possesso di tutti i requisiti richiesti.

 

Cosa accade dopo aver presentato l’istanza?

Dopo aver effettuato una prima verifica preliminare, l’Inps potrà accogliere o meno la domanda:

  • Istanza non accolta: in tal caso il 20 agosto occorrerà versare sia la prima che la seconda rata dei contributi fissi, senza alcuna riduzione né maggiorazione.
  • Istanza accolta: occorrerà attendere che l’Inps effettui i conteggi di capienza relativamente al rapporto tra le domande accolte e l’importo stanziato in sede di manovra, per determinare quale sia l’effettivo beneficio riconosciuto a ciascun soggetto. Una volta determinato l’importo, l’Inps comunicherà l’importo dei contributi dovuti relativamente alle rate uno e due (in scadenza il 20 agosto 2021) e alla rata tre (in scadenza a novembre 2021). La rata quattro in scadenza a febbraio 2022 sarà, invece, dovuta in misura piena.

 

Collaboratori familiari o soci

Il beneficio è esteso anche ai collaboratori familiari e ai soci di società. In tal caso il calo di fatturato dovrà essere verificato in capo all’azienda dalla quale nasce la necessità di iscrizione all’Inps dell’artigiano o commerciante.

 

 

Modello 730/Unico Persone Fisiche: quali documenti?

La dichiarazione dei redditi 2021 porta con sé alcune novità dettate dall’emergenza Covid, soprattutto alla luce dei diversi bonus in forma di detrazione fiscale introdotti dal governo nel 2020 e delle nuove regole sulla tracciabilità che fanno parte della lotta per l’emersione del nero e della lotta al contante.

Proviamo a riassumere i principali documenti necessari per la corretta predisposizione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Ricordiamo, innanzitutto, che a partire dal 1° gennaio 2020 per poter detratte/dedurre le spese sostenute è necessario che i pagamenti siano stati eseguiti con modalità tracciabili.

Quale prova del pagamento fornire? ricevuta bancomat/carte di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPa. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. Fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE

Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell’anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell’IMU e relative schede di calcolo.
Variazioni dati anagrafici – Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d’imposta, ecc.)
Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).
Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2019 (acquisti, vendite, ecc. – allegare eventuali rivalutazioni dei terreni) o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2021 (dati per IMU 1° semestre 2021).
Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).
Certificazioni ritenute d’acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.
Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).
Redditi d’impresa o di lavoro autonomo (redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).
Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali, ecc. (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari a carico. Spese veterinarie (dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).
Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.
Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.
Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.
Spese funebri.
Spese per rette di frequenza agli asili nido.
Spese per istruzione da scuole dell’infanzia a universitaria (tasse di: iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).
Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).
Spese sostenute nel 2020 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici); acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici con detrazione 50%; interventi di risparmio energetico con detrazione 50%-65%; spese “bonus verde” con detrazione 50%, interventi di ristrutturazione “Superbonus” con detrazione 110%, interventi “bonus facciate” con detrazione 90%
Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, oppure relativi a contratti stipulati con regime convenzionale.
Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli.
Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati.

Esempi: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, abbonamenti trasporto pubblico, spese adozione, assicurazione contro calamità naturali, investimenti in start-up innovative.

Crediti d’imposta. Esempi: bonus monopattini, bonus vacanze.
Cessione crediti d’imposta.
Scelta destinazione 8 per mille ………………………………………………………………………….
Scelta destinazione 5 per mille ………………………………………………………………………….
Scelta destinazione 2 per mille (partiti politici) …….……………………………………………….
Scelta destinazione 2 per mille (associazione culturale) …….……………………………………

Ordinanza regionale n. 134 DEL 26/03/2021

Firmata l'ordinanza regionale che detta maggiori restrizioni sul territorio regionale nelle giornate del 27 e 28 marzo.

Il Presidente della Regione ha firmato oggi l’ordinanza n. 134 con la quale vengono previste misure maggiormente restrittive per le giornate di sabato 27 e domenica 28 marzo.

Cosa prevede?

VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI DIVERSI

E’ vietato ogni spostamento all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute.

Tra le situazioni di necessità è compresa la necessità di spostarsi nei Comuni vicini a quelli di residenza, domicilio o abitazione per usufruire dei servizi attualmente non sospesi (es. servizi di cura alla persona).

Per gli spostamenti è necessario utilizzare il modello di autocertificazione.

 

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

L’attività motoria è consentita esclusivamente nel proprio comune e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (salvo che si tratti di congiunti, accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti) e con obbligo di usare la mascherina.

L’attività sportiva è consentita esclusivamente nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale o con congiunti, o rispettando la distanza interpersonale minima di due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti o in presenza di istruttori abilitati e in ogni caso al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati evitando ogni assembramento.

 

ORTI E FRUTTETI

L’attività di gestione di orti, frutteti, prati, vigne, campi e la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna “sono sempre consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo” per l’autoconsumo di generi alimentari. In questi casi bisogna inoltre dichiarare “il percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso”.

 

SECONDE CASE

E’ confermato il divieto di spostarsi nelle seconde case della Valle d’Aosta per i soggetti non residenti sul territorio regionale.

 

GUIDE ALPINE, OPERATORI SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO E CORPO VALDOSTANO VIGILI DEL FUOCO

Gli spostamenti finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale.