GREEN PASS: cosa cambia?

In base al nuovo decreto approvato dal governo il Green pass per accedere dal 6 agosto a ristoranti ed altre attività ed eventi sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito da Covid nei sei mesi precedenti.

Dove sarà obbligatorio?

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (non viene richiesto per il consumo al bancone e all’aperto)
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Da quando e per chi?

L’obbligo entrerà in vigore dal 6 agosto per gli over 12 anni.

Chi è esentato dal green pass?

  • i bambini sotto i dodici anni di età;
  • i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Quali sono i casi in cui viene rilasciato?

  • Vaccino contro il Covid-19: è necessaria almeno una dose di vaccino. Ha una validità di nove mesi dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale;
  • Risultato negativo al test molecolare/antigenico: il certificato ha validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test;
  • Guarigione dal Covid-19: la certificazione ha validità sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione da Covid.

Chi controlla il green pass? Sono previste multe?

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i  quali è introdotto l’obbligo di green pass verificano il possesso di idonea certificazione.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente che dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. 

Come effettuare la verifica?

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Vi invitiamo a consultare il link https://www.dgc.gov.it/web/app.html per maggiori dettagli sull’app.

 

Nuova proroga rottamazione

Con un emendamento introdotto al DL Sostegni bis viene prevista la possibilità di rateizzare ulteriormente le rate di Rottamazione ter e di Saldo e Stralcio scadute nel 2020.

In base a quanto previsto dal primo Decreto Sostegni, chi è in regola con i versamenti 2019 poteva versare le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021.

Con emendamento al DL Sostegni bis viene, invece, prevista la possibilità di rateizzare tali rate in quattro tranche di pari importo:

  1. prima rata entro il 31 luglio 2021;
  2. seconda rata entro il 31 agosto 2021;
  3. terza rata entro il 30 settembre 2021;
  4. quarta rata entro il 31 ottobre 2021.

Per quanto riguarda le rate scadute nel 2021 non ancora versate, invece, resta immutata la scadenza del 30 novembre 2021 per effettuare i versamenti. In tal caso sono previsti 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato al più tardi entro il 6 dicembre 2021, altrimenti si perde il diritto all’agevolazione.

 

Nuove scadenze

Termine versamento Scadenza con 5 giorni di tolleranza Quali rate
31 luglio (2 agosto) 9 agosto 2021 28 febbraio 2020
31 marzo 2020
31 agosto 2021 6 settembre 2021 31 maggio 2020
30 settembre 2021 6 ottobre 2021 31 luglio 2020
31 ottobre (2 novembre) 8 novembre 2021 30 novembre 2020
30 novembre 2021 6 dicembre 2021 28 febbraio 2021
31 marzo 2021
31 maggio 2021
31 luglio 2021

 

Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

 

E’ possibile che ci siano somme ammesse al piano di definizione agevolata ma poi condonate in base all’art. 4, del dl 41/2021, il quale prevede lo stralcio dei debiti fino a 5 mila euro affidati all’Agente della riscossione fra il 2000 e il 2010. Si ricorda la condizione prevista per l’annullamento dei debiti è che nel periodo d’imposta 2019 sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte non superiore a 30 mila euro.

Il fisco procederà automaticamente alla cancellazione di tali somme non appena arriverà il decreto attuativo.

Prima di eseguire il pagamento delle rate ancora dovute è possibile verificare sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione se all’interno del piano di pagamento dono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di condono.

Si riporta di seguito link per effettuare la verifica: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/

 

Misure regionali: bonus Partita Iva al via dal 19 luglio 2021

A partire dal 19 luglio 2021 sarà possibile presentare le domande per richiedere il contributo una tantum a fondo perduto previsto dall’articolo 9 della Legge Regionale n. 15 del 16 giugno 2021.

 

Di cosa si tratta?

Di un contributo una tantum a fondo perduto, a chi nel 2019 ha un volume d’affari non inferiore ai 10mila euro e non superiore ai 10 milioni di euro, con una riduzione del volume d’affari di almeno il 30% per i mesi del 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al valore del volume d’affari del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020. 

 

Chi ne può beneficiare? I soggetti titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa o che siano residenti o abbiano la sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle d’Aosta, che svolgono attività d’impresa, arte o professionale o producono reddito agrario

Chi è escluso?

  • Enti e società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
  • Concessionari di pubblici esercizi;
  • Operatori economici del settore creditizio e finanziario;
  • Le società consortili e gli studi associati, qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo

Quali requisiti?

  1. Risultare attivi al 23 marzo 2021 e al momento di presentazione della domanda;
  2. Avere conseguito un fatturato nel 2019 compreso tra 10.000,00 € e 10.000.000,00 €;
  3. Avere avuto una riduzione del fatturato almeno pari al 30% per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato dei mesi 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020.

Il requisito di cui al punto c) non è richiesto per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019.

  1. L’operatore economico si deve assumere l’impegno a non cessare l’attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell’intero contributo concesso.

In che misura viene concesso il contributo?

Importo del contributo Fascia di fatturato complessivo anno 2019
2.000 € Fatturato compreso tra 10.000 € e 35.000 € annui
3.500 € Fatturato compreso tra 35.001 € e 65.000 € annui
6.000 € Fatturato compreso tra 65.001 € e 200.000 € annui
10.000 € Fatturato compreso tra 200.001 € e 400.000 € annui
15.000 € Fatturato compreso tra 400.001 € e 1.000.000 € annui
20.000 € Fatturato compreso tra 1.000.001 € e 5.000.000 € annui
25.000 € Fatturato compreso tra 5.000.001 € e 10.000.000 € annui
2.000 € Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2021 e, in ogni caso, al 23 marzo 2021 e al momento di presentazione della domanda

 

Se la riduzione di fatturato è ricompresa tra il 50% e l’80%: gli importi sopra indicati sono incrementati del 50%

Se la riduzione di fatturato è superiore all’80%: gli importi sopra indicati sono incrementati dell’80%

 

Lo Studio nel corso della settimana verificherà la situazione di ogni singolo cliente al fine di verificare se sussistano i requisiti per poter beneficiare di tale misura di aiuto. 

Ricordiamo che le domande potranno essere inoltrate a partire dal 19 luglio 2021 autonomamente, mediante un’identità digitale SPID, CNS e CIE. 

In alternativa, lo Studio rimane a disposizione, mediante conferimento di delega, per la predisposizione e la trasmissione della pratica.

 

 

 

Proroga riscossione

Viene spostato dal 30 giugno al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2021.

 

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

Infine, sempre fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.

 

Resta invece (almeno per ora) l’obbligo di versare le rate 2020 della pace fiscale (quattro della rottamazione-ter e due del saldo e stralcio) entro il 2 agosto (la scadenza sarebbe il 31 luglio ma slitta al lunedì successivo).