Disposizioni VdA in zona arancione

A partire da oggi la Valle d’Aosta entrerà in zona arancione. Riassumiamo di seguito le principali disposizioni (valide dal 26 aprile al 10 maggio) applicabili sul nostro territorio, alla luce della normativa nazionale e dell’Ordinanza del Presidente della Regione del 24 aprile 2021.

 

 

SPOSTAMENTI

  • Sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio regionale dalle 5.00 alle 22.00
  • Gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale sono consentiti esclusivamente:
    • per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (con autodichiarazione)
    • rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione (con autodichiarazione)
    • soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19: avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo effettuato nelle ultime 48 ore)
  • Gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (con autodichiarazione)

 RISTORANTI

Le attività dei servizi di ristorazione sono ancora sospese (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.).

Ricordiamo che:

  • è consentito l’asporto fino alle 22.00 per i ristoranti e fino alle 18.00 per le attività il cui codice ATECO sia 56.10.30 (bar e altri esercizi simili senza cucina) – rimane il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • è consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario
  • sono consentite:
    •  la ristorazione senza limiti di orario all’interno delle strutture ricettive per i clienti alloggiati
    • fino alle ore 22.00 e su apposita base contrattuale, l’attività di ristorazione in alberghi, altre strutture ricettive o ristoranti per i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti
    • le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, anche in favore di titolari di appalti di lavori in cantieri situati sul territorio regionale.

 

ESERCIZI COMMERCIALI

Sono aperte tutte le attività commerciali al dettaglio, con ingressi dilazionati e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida

Sono aperte le attività dei servizi alla persona (estetista, parrucchiere ecc.)

MISURE
Distanza interpersonale di almeno un metro
Ingressi in modo dilazionato
È vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni
Utilizzo delle mascherine
Utilizzo di gel per la disinfezione delle mani
Accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a 40 mq
Esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore ai 40 mq
Accesso ad un solo componente del nucleo familiare, salvo accompagnatori in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti

ATTIVITA’ SPORTIVA

Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali:

  • le attività sono sospese
  • sono, però, consentite le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, le attività riabilitative o terapeutiche e lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità.

CONSENTITA:

  • attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di un metro per le altre attività
  • esclusivamente all’aperto, l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi pubblici e privati

 

 

Ordinanza regionale n. 134 DEL 26/03/2021

Firmata l'ordinanza regionale che detta maggiori restrizioni sul territorio regionale nelle giornate del 27 e 28 marzo.

Il Presidente della Regione ha firmato oggi l’ordinanza n. 134 con la quale vengono previste misure maggiormente restrittive per le giornate di sabato 27 e domenica 28 marzo.

Cosa prevede?

VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI DIVERSI

E’ vietato ogni spostamento all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute.

Tra le situazioni di necessità è compresa la necessità di spostarsi nei Comuni vicini a quelli di residenza, domicilio o abitazione per usufruire dei servizi attualmente non sospesi (es. servizi di cura alla persona).

Per gli spostamenti è necessario utilizzare il modello di autocertificazione.

 

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

L’attività motoria è consentita esclusivamente nel proprio comune e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (salvo che si tratti di congiunti, accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti) e con obbligo di usare la mascherina.

L’attività sportiva è consentita esclusivamente nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale o con congiunti, o rispettando la distanza interpersonale minima di due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti o in presenza di istruttori abilitati e in ogni caso al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati evitando ogni assembramento.

 

ORTI E FRUTTETI

L’attività di gestione di orti, frutteti, prati, vigne, campi e la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna “sono sempre consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo” per l’autoconsumo di generi alimentari. In questi casi bisogna inoltre dichiarare “il percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso”.

 

SECONDE CASE

E’ confermato il divieto di spostarsi nelle seconde case della Valle d’Aosta per i soggetti non residenti sul territorio regionale.

 

GUIDE ALPINE, OPERATORI SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO E CORPO VALDOSTANO VIGILI DEL FUOCO

Gli spostamenti finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale.

D.L. sostegni: stralcio dei ruoli

Con l'entrata in vigore del D.L. 41/2021 (D.L. Sostegni) in data 23 marzo 2021, diventa pienamente operativa la disposizione che prevede lo stralcio dei ruoli previsto dall'articolo 4 del decreto stesso.

Il decreto prevede l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (23/03/2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

BENEFICIARI?

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

QUALI CARICHI SONO OGGETTO DI STRALCIO?

Formeranno oggetto dello stralcio automatico i ruoli che recano congiuntamente le seguenti due caratteristiche:

  1. sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. risultano di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 23/03/2021) pari a 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
  1. L’importo da prendere in considerazione non è quello originariamente iscritto a ruolo ma quello residuo alla data del 23/03/2021. Se, ad esempio, il carico iscritto a ruolo inizialmente era pari a 10.000 euro, lo stesso rientrerà nello stralcio previsto dall’art. 4 del DL Sostegni, se per effetto di pagamenti parziali intervenuti sino alla data del 22/03/2021, l’importo residuo del medesimo si è ridotto sino ad un ammontare massimo non superiore a 5.000 €.
  2. L’importo di 5.000 euro deve essere computato includendo: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Non si considerano le somme dovute all’agente della riscossione per gli aggi o gli interessi,
  3. L’annullamento avverrà per singola partita e non considerando la cartella nel suo complesso. Ciò significa che se una cartella esattoriale è formata da diverse partite, lo stralcio sarà possibile relativamente alle singole partite di importo residuo non superiore a 5.000 euro (calcolato in base a quanto previsto al punto 2).

Possono rientrare nello stralcio anche i ruoli oggetto di definizione agevolata (rottamazione e saldo e stralcio)?

SI, purché vengano rispettati i due requisiti richiesti.

QUALI CARICHI SONO ESCLUSI?

  • I debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

E’ NECESSARIO PRESENTARE UNA DOMANDA?

NO! Lo stralcio avverrà automaticamente, non sono previsti adempimenti a carico del contribuente.

Contributi a fondo perduto: domande al via dal 30 Marzo 2021

Al via dal 30 marzo la possibilità di richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal Dl Sostegni (Dl 41/2021). In data di ieri l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 77923/2021 ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza.

E’ stato presentato ieri dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento con il quale vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL Sostegni, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa.

La presentazione dell’istanza

L’istanza dovrà essere predisposta, direttamente o con l’ausilio di un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Termini

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

A chi spetta il fondo perduto

Soggetti beneficiari:

  • soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
  • enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all’attività commerciale eventualmente svolta);
  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR

Requisiti

  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del 2019

Soggetti esclusi

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (al 23 marzo 2021);
  • soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (dopo il 23 marzo 2021);
  • enti pubblici;
  • intermediari finanziari;
  • società di partecipazione.

Importo del contributo

Occorre applicare una percentuale alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019.

  • 60%           ricavi o compensi < 100.000 €
  • 50%           ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 € 
  • 40%           ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
  • 30%           ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
  • 20%           ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €

Il contributo verrà comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le imprese individuali e € 2.000 per le società.

L’ammontare massimo del contributo è fissato, invece, in 150.000 €.

I soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA

 

PARTITA IVA E LAVORO DIPENDENTE: posso accedere al contributo?

Non è prevista alcuna causa ostativa al contributo a fondo perduto connessa all’esercizio contestuale di attività di lavoro dipendente o pensione. Possono, pertanto, accedere alla misura, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, anche i soggetti che oltre ad esercitare attività di lavoro autonomo e d’impresa siano contemporaneamente lavoratori dipendenti o pensionati.

 

SPETTA ALLE ATTIVITA’ CESSATE?

NO! Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti già cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 23 marzo 2021.

 

 

SPETTA IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’?

Il contributo non spessa ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, e nemmeno a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. I casi di sospensione dell’attività non sono stati presi in considerazione, pertanto, risulta irrilevante il fatto che siano state effettuate delle pratiche camerali di sospensione dell’attività. Le uniche data che contano sono quelle di apertura/chiusura della partita IVA.

 

2019 FATTURATO PARI A ZERO: spetta il contributo?

Nel caso in cui il fatturato dell’anno 2019 sia pari a zero, il contributo non spetta in quanto non è possibile rispettare il requisito del calo di fatturato di almeno il 30%.

ECCEZIONE: i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 in avanti, pur avendo un fatturato 2019 pari a zero (e non rispettando, pertanto, il requisito del calo del fatturato del 30%) possono comunque percepire il contributo nella misura minima fissata: 1.000 € per le persone fisiche (ditte individuali) e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società).