Bonus edilizi tra conferme e novità

Nel disegno di legge di Bilancio 2022 diversi sono i bonus edilizi prorogati per l’anno 2022, con alcune modifiche. Analizziamoli nel dettaglio.

Superbonus

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

In particolare, l’agevolazione spetta:

nella misura del 110%   per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
nella misura del 70%   per le spese sostenute nel 2024;
nella misura del 65%   per le spese sostenute nel 2025.

 

Invece, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la CILA, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Sarà possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente per gli interventi del Superbonus: niente proroga dell’opzione, quindi, per i tradizionali bonus edilizi.

Ecobonus – Bonus mobili

Prorogati fino a tutto il 2024 anche ecobonus e detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, e bonus mobili.

Tuttavia, il limite massimo di detrazione per il bonus mobili dal 2022 fino al 2024 sarà calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, anziché 16.000 euro. Risultano modificate anche le etichette energetiche degli elettrodomestici:

  • di classe non inferiore alla classe A per i forni;
  • E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • F per i frigoriferi e i congelatori.

Bonus verde e bonus facciate

Prorogati fino al 2024 anche bonus verde e bonus facciate, per quest’ultimo, però, la detrazione passerà dal 90 al 60% delle spese sostenute.

 

Infostudio di Fiscal Focus

Agenzia Entrate Riscossione: novità

Decadenza rateizzazioni

Il Dl Fiscale n.146/2021, approvato di recente, prevede, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020[1], cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

[1] per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Esempi:

1 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 3 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 0
2 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 3 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 5 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 2
3 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 5 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 7 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 4

 

Rottamazione e saldo e stralcio: nuove date

Il Decreto-legge approvato lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”, ovvero entro i termini indicati nella tabella successiva, oltre a rimodulare i termini di versamento delle rate dovute negli anni 2020 e 2021 per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

 

 

Termini di versamento Sostegni bis

31 luglio 2021 che si sposta al 2 agosto   relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
31 agosto 2021

 

  relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
30 settembre 2021   relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
31 ottobre 2021 che si sposta al 2 novembre   relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
30 novembre 2021

 

  relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

Nuovo calendario

rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute:

  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020
  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
 

 

 

 

30 novembre 2021
rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

 

ATTENZIONE! – Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza. Pertanto, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 6 dicembre 2021.

Riscossione

Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora viene prolungato di 150 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti.

Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

Bonus bebè

Premessa

Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 362, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato, previa domanda da presentare all’Inps entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Beneficiari e requisiti di spettanza

Il bonus bebè spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

Per poter ottenere la prestazione occorre che il genitore richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

Importo dell’assegno

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 340, L. n. 160/2019) ha previsto un ricalcolo dell’assegno in base a nuove soglie di ISEE, rendendo possibile il riconoscimento del bonus bebè anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.

 

OSSERVA – In caso di figlio (nato o adottato) successivo al primo è prevista una maggiorazione del 20% dell’assegno.

Nello specifico, la prestazione sarà calcolata secondo i seguenti parametri:

in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui   l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro   l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
qualora l’ ISEE sia superiore a 40.000 euro   l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

 

NOTA BENE – In presenza degli altri requisiti, l’assegno di natalità verrà corrisposto anche in assenza di ISEE. In tal caso, verrà liquidato nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).

 

Nel caso in cui l’ISEE venga presentato successivamente alla presentazione della domanda, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

L’importo minimo dell’assegno è previsto anche in presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’Inps entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

La domanda, tuttavia, può anche essere inoltrata oltre il suddetto termine di 90 giorni. In tal caso, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).

ATTENZIONE! – In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.

 

La domanda, di regola, va presentata una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato. In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Operativamente è necessario selezionare l’area “Tutti i servizi” e poi accedere con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino).

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Infostudio Lavoro di Fiscal Focus

 

 

Bonus idrico

La Legge di Bilancio 2021, per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti beneficiari

  • le persone fisiche;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Imputazione delle spese

le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata -> devono fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento.
le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria -> faranno riferimento al criterio di competenza.

 

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Spese sostenute prima del 16 giugno 2021

Per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta:

  • sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli tracciabili;
  • è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotandovi il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Invio comunicazione spese sostenute

I soggetti beneficiari del credito, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, devono comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute.

Ammontare del credito

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di:

1.000 euro -> per ciascuna unità immobile per le persone fisiche;
5.000 euro -> per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

 

ATTENZIONE! – Considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione presentata moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Utilizzo del credito

 

Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo ·       nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;

·       in compensazione.

Gli altri soggetti Esclusivamente in compensazione.

 

Informativa Fiscal Focus