ATTIVITA’ TURISTICHE E RICETTIVE: nuove linee guida

In data 28 aprile 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha redatto le nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge “Riaperture” n. 52 pubblicato il 22/04/2021

Il nuovo documento (l’ultima versione risale ad ottobre 2020) è stato semplificato, accorpando più settori economici e ricreativi in macro-aree.

Attività Turistiche e Ricettive

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

 

Cosa è cambiato?

L’unica modifica intervenuta per questa attività riguarda la distanza tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, che è stata ridotta ad almeno 1 metro (le precedenti linee guida prevedevano 1,5 metri).

 

Resta invece confermato:

  • predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  • rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento;
  • privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
  • adozione di barriere fisiche nella postazione dedicata alla cassa;
  • regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.

 

ATTIVITÀ RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Con riferimento alla ristorazione, si evidenzia in particolare la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).

 

Indicazioni di carattere generale

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.

 

Cosa è cambiato?

  • La distanza interpersonale, che può variare a seconda dello scenario epidemiologico di rischio e da almeno 1 metro può essere estendibile ad almeno 2 metri.
  • Non è più favorito ma diventa obbligatorio mantenere aperte porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.

 

Resta invece confermato:

  • predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  • adozione di barriere fisiche nella postazione dedicata alla reception e alla cassa;
  • mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni;
  • l’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate;
  • gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse;
  • rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura.

 

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

Non sono intervenute modifiche per questo settore.

 

Resta confermato:

·         gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

·         i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate;

·         per i servizi igienici ad uso comune sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno.

 

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI / OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Cosa è cambiato?

Per quello che concerne tali strutture, la modifica riguarda la distanza dei posti letto all’interno delle camere ad uso promiscuo, che passa da 1,5 metri a 2 metri.

 

Resta invece confermato:

·         La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo indossando la mascherina. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.

·         La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno.

·         All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.

 

LOCAZIONI BREVI

Cosa è cambiato?

Veniva raccomandata, al cambio dell’ospite, l’accurata pulizia e disinfezione degli ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria: ora deve essere assicurata.

Impianti di risalita

Viene introdotta in seguito una parte relativa agli impianti di risalita, partendo dalle indicazioni di carattere generale, che si applicano agli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica (sciovie (skilift), funivie, seggiovie, cabinovie). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.

  • Limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili; soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali.
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  • Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici più frequentemente toccate.
  • Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
  • Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia negli ambienti chiusi, sia all’aperto, fatte salve le specifiche indicazioni per l’attività motoria.

 

Vendita titoli di viaggio

→      Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line, collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli.

→      Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche.

→      Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, differenziando i percorsi di ingresso/uscita.

→      Devono essere resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell’accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici)

 

Trasporto

→      Dovrà essere valutato, per ogni tipologia di impianto, il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto).

→      seggiovie: portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.

→      cabinovie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).

→      funivie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).

→      Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).

→      I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti.

→      In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.

→      Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.

Link utili

Le nuove Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

 

Articolo Infostudio Lavoro – Fiscal Focus

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI: nuove linee guida

In data 28 aprile 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha redatto le nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge “Riaperture” n. 52 pubblicato il 22/04/2021.

Il nuovo documento (l’ultima versione risale ad ottobre 2020) è stato semplificato, accorpando più settori economici e ricreativi in macro-aree.

Commercio

Commercio al dettaglio

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

 

Cosa è cambiato?

·       Non è più favorito ma diventa “obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni”.

 

Resta invece confermato:

·       predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;

·       prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti;

·       garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti;

·       i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;

·       assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;

·       adozione di barriere fisiche nella postazione dedicata alla cassa.

 

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)

Non sono intervenute modifiche per questo settore.

Le indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

·       assicurare la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;

·       verificare l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani;

·       assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

·       assicurare maggiore distanziamento dei posteggi e ove possibile, ampliare l’area mercatale.

 

Misure a carico del titolare di posteggio

Non sono intervenute modifiche per questo settore.

Resta confermato:

·       pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

·       obbligo dell’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie;

·       messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

·       rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

·       in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita.

Link utili

Le nuove Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

 

 

Articolo Infostudio Lavoro – Fiscal Focus

 

SERVIZI ALLA PERSONA: nuove linee guida

In data 28 aprile 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha redatto le nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge “Riaperture” n. 52 pubblicato il 22/04/2021.

Il nuovo documento (l’ultima versione risale ad ottobre 2020) è stato semplificato, accorpando più settori economici e ricreativi in macro-aree.

Vogliamo analizzare in modo particolare il settore SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori), evidenziando cosa è cambiato rispetto alla precedente versione delle Linee Guida.

 

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

 

Cosa è cambiato?

  • Nei centri massaggi e centri abbronzatura, la distanza degli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, passa da 1 metro a 2 metri.
  • Non è più favorito ma diventa “obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni”.

 

Resta invece confermato:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
  • Delimitare con barriere fisiche adeguate l’area di lavoro, laddove possibile, e la cassa;
  • Mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori.
  • In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, l’operatore durante la prestazione ravvicinata deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 (o superiore) senza valvola.
  • Eseguire adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro, delle attrezzature e accessori e dei servizi igienici.

Link utili:

Le nuove Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

http://www.regioni.it/home/linee-guida-per-ripresa-attivita-economiche-e-sociali-2773/

 

Articolo Infostudio Lavoro – Fiscal focus

Mini contributo a fondo perduto

Premessa

Il DL Sostegni, dopo aver incassato il via libera in Commissione bilancio e finanze del Senato, è atteso per la prima lettura al Senato. Tra gli emendamenti approvati in tale sede, merita di essere attenzionato il nuovo mini-contributo a fondo perduto per le partite IVA attivate nel 2018, che interviene a porre rimedio alla problematica in cui molte aziende sono incorse, ovvero il mancato rispetto del presupposto della diminuzione del fatturato/corrispettivi nella misura richiesta e senza possibilità di accedere al contributo minimo in quanto soggetti che avevano aperto la partita IVA nel 2018, ma con effettivo inizio attività avvenuto nel 2019.

Contributo a fondo perduto P. Iva 2018

SOGGETTI BENEFICIARI: 

  • soggetti titolari di reddito d’impresa
  • che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
  • la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019
  • a cui non spetta il CFP previsto dall’articolo 1, in quanto l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

NOTA BENE – Per dimostrare l’avvenuto inizio dell’attività nel 2019 occorrerà fare riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA.

Il nuovo “contributo partite IVA 2018” è riservato esclusivamente a coloro che non hanno già goduto del CFP Decreto Sostegni.

IMPORTO CONTRIBUTO: il contributo è stabilito in misura fissa, pari a 1.000 €.

I 1.000 euro sono l’importo massimo che verrà riconosciuto, ma potrebbe trattarsi anche di una somma inferiore, visto che occorrerà confrontarsi anche con il tetto di spesa, stabilito per il 2021 in 20 milioni di euro complessivi.

Perché la misura divenga operativa occorrerà attendere l’emanazione di uno specifico decreto MEF, cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura, decreto per il quale, peraltro, non è prevista alcuna scadenza.

 

Infostudio di Fiscalfocus