Novità fattura elettronica dal 1° gennaio 2021

In data 23 novembre 2020, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Con il provvedimento n. 166579 del 20.04.2020 sono state aggiornate le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’allegato A, approvato con il provvedimento n. 99922 del 28.02.2020, utilizzabili per generare i files xml della fattura elettronica e della comunicazione dei dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia.

Le nuove specifiche tecniche convivono con la versione precedente (versione 1.5) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 la versione 1.6 entrerà in vigore obbligatoriamente per tutti gli operatori soggetti passivi Iva.

In virtù delle nuove specifiche tecniche, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

  1. codice tipo documento (codice TD)
  2. codice natura IVA dell’operazione (codice N)

L’obiettivo è quello di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento nel modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  1. CODICE TIPO-DOCUMENTO

Con riferimento ai codici tipo-documento, che dagli attuali 7 passeranno a 18, la recente Guida dell’Agenzia delle entrate, oltre a fornire informazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento, fornisce una tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

2. CODICE NATURA

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, che passano da 7 a 21, sempre la recente Guida dell’Agenzia, fornisce indicazioni utili in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggetto), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Codice Descrizione
N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

Novità ritenute

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto.

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento.

Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche,

al seguente elenco:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche;
  • RT03 Contributo INPS, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
  • RT04 Contributo ENASARCO, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un agente di commercio;
  • RT05 Contributo ENPAM, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
  • RT06 Altro contributo previdenziale, che dovrà essere utilizzato negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico

Calcolo automatico dell’imposta di bollo

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Il calcolo dell’imposta di bollo sarà svolto automaticamente dallo SdI: qualora la fattura elettronica assolva l’imposta di bollo sarà sufficiente indicare “SI” nel campo “Bollo virtuale” mentre il campo “Imposta di bollo” sarà opzionale poiché sarà conteggiato comunque l’importo di 2 Euro.

Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

DECRETO LEGGE “NATALE”

E' di poco fa la conferenza stampa con cui il Premier Conte annuncia le nuove regole che verranno applicate dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021: Italia zona rossa per 10 giorni!

In attesa della pubblicazione del Decreto Legge, riportiamo le principali restrizioni anticipate nel corso della conferenza stampa:

ITALIA ZONA ROSSA nelle giornate del 24-25-26-27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021

ITALIA ZONA ARANCIONE nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

Cosa si potrà fare nelle giornate in cui varranno le regole della “zona rossa”?

  1. ATTIVITA’ SOSPESE:

a) attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie). Resta, però, consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario e la ristorazione d’asporto fino alle 22.00

b) servizi alla persona (estetisti, centri estetici, toelettature per animali). Restano, invece, aperti: barbieri, parrucchieri, lavanderie, attività di pompe funebri

c) attività di commercio al dettaglio ad eccezione di: alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, sigarette elettroniche, computer e informatica, ferramenta e vernici, articoli igienico-sanitari, macchine e attrezzature per l’agricoltura, articoli per l’illuminazione, libri, cartoleria e forniture per ufficio, abbigliamento e calzature per bambini, biancheria personale, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, autoveicoli motocicli e relativi accessori, giochi, articoli medicali ortopedici, cosmetici, articoli per animali domestici, materiale per ottica e fotografia, saponi detersivi e prodotti affini, articoli funerari e cimiteriali

d) mercati ambulanti ad eccezione di quelli alimentari

2. SPOSTAMENTI:

Sarà consentito spostarsi per andare a fare visita a casa di amici e parenti, rispettando le seguenti regole:

a) lo spostamento è consentito una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00

b) lo spostamento deve avvenire al massimo in due persone, oltre ai figli minori di 14 anni oppure conviventi non autosufficienti

c) è consentito spostarsi verso una sola abitazione all’interno della medesima regione: non è possibile fare il “giro” dei parenti ma si potrà andare verso una sola abitazione

 

Cosa si potrà fare nelle giornate in cui l’Italia è classificata “zona arancione”?

  1. ATTIVITA’:

a) sono SOSPESE attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie). Resta, però, consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario e la ristorazione d’asporto fino alle 22.00

b) sono APERTI gli esercizi commerciali fino alle 21.00 e le attività di servizi alla persona

      2. SPOSTAMENTI:

a) è consentito spostarsi solamente all’interno del proprio comune

b) è possibile spostarsi da un comune con meno di 5.000 abitanti verso un altro comune purché questo non disti pi

di 30 km e purché non si tratti di capoluogo di provincia

 

RISTORI: SONO PREVISTI RISTORI IMMEDIATI E AUTOMATICI PER LE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE NELLA MISURA DEL 100% DEL CONTRIBUTO A FONDO PERSO RICEVUTO IN BASE AL DECRETO RILANCIO

 

Non ci resta che rimanere in attesa del testo pubblicato e di un’eventuale ordinanza regionale che adatti il decreto alla nostra realtà…

 

Riapertura bar e ristoranti Valle d’Aosta

Con Ordinanza regionale n. 552 dell'11 dicembre 2020 vengono previste nuove misure applicabili sul territorio regionale dal 12 dicembre fino al 20 dicembre 2020

Con Ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione, sono previsti alcuni allentamenti delle restrizione imposte a livello nazionale per le regioni classificate in zona arancione.

Vediamo le novità più importanti:

BAR, RISTORANTI, PASTICCERIE E GELATERIE: riapertura dal 16 dicembre con le seguenti regole da osservare

  • Orario dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con servizio al tavolo per un massimo di 4 persone non conviventi
  • Dopo le ore 18.00 e fino alle 22.00 consentita la ristorazione d’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • Consentita senza limiti di orario la consegna a domicilio
  • Deve essere assicurata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni
  • Rispetto dei protocolli vigenti

 

 

ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI:

  • distanza interpersonale di almeno un metro;
  • ingressi in modo dilazionato;
  • vietato sostare nei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • rispetto dei protocolli o linee guida previsti per ciascuna attività;
  • utilizzo mascherine;
  • utilizzo gel per la disinfezione delle mani;
  • accesso limitato ad una persona per volta se superficie inferiore a 40 metri quadrati;
  • esposizione cartelli che indichino numero massimo di persone cui è consentito l’accesso ai locali di superficie superiore a 40 metri quadrati;
  • accesso consentito ad un solo componente per nucleo familiare.

I mercati sono aperti nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dei protocolli in essere.

SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA

  • è consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria anche in aree attrezzate e parchi pubblici rispettando il divieto di assembramenti e la distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività;
  • consentita l’attività sportiva all’interno di impianti, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci nordico, anche al di fuori del proprio Comune sempre rispettando il distanziamento minimo;
  • NOVITA’: consentito lo sci di alpinismo, con l’accompagnamento di una guida alpina
  • NOVITA’: consentite le ciaspolate 

 

COSA RIMANE CHIUSO?

La legge regionale 11/2020 consentirebbe da oggi la riapertura di numerose attività tra cui le palestre, discoteche e musei, ma l’ordinanza firmata ieri dal presidente Lavevaz ne conferma la sospensione.

Sono, quindi, ancora sospese: palestre, piscine, centri benessere e termali, centri culturali e giovanili, attività sportiva dilettantistica di base, sale giochi e scommesse, casinò, discoteche e sale da ballo, eventi aperti al pubblico, fiere, convegni e congressi in presenza, sagre, prove ed esibizioni di cori e bande. Chiusi comprensori sciistici (tranne per gli atleti di interesse nazionale). Mostre e musei chiusi. Biblioteche aperte su prenotazione. Sospesi concorsi e prove preselettive pubbliche e private.

PRONTO SOCCORSO

Divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso

Ultimo mese per i registratori telematici

Ultimo mese per adeguarsi: a partire dal 1° gennaio 2021 la generalità dei commercianti al minuto sarà obbligata a memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri telematicamente

Il 31 dicembre termina la fase transitoria durante la quale i commercianti al dettaglio, con volume d’affari non superiore a 400mila euro, possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi mensilmente.

Tale periodo transitorio  sarebbe dovuto terminare entro il 30 giugno 2020, ma, grazie al decreto Rilancio, lo stesso è stato prolungato ulteriormente al 1° gennaio 2021 al fine di tener conto dell’emergenza epidemiologica.

Entro fine anno sarà, però, necessario alternativamente:

  • dotarsi dei nuovi registratori telematici;
  • adattare i vecchi registratori di cassa;
  • attivare la procedura web “Documento commerciale online” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Spetta all’esercente scegliere una tra le tre diverse alternative.

Ai fini della scelta, ricordiamo che per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre è ancora possibile usufruire del credito d’imposta in misura pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’importo viene calcolato al netto dell’IVA, salvo il caso in cui la stessa sia indetraibile (ad esempio per gli esercenti in regime forfetario).

Al fine di poter usufruire del credito d’imposta, ricordiamo che è necessario:

  • che la spesa sia documentata mediante fattura;
  • che la spesa sia pagata con mezzi tracciabili entro il 31 dicembre 2020.

E’ fondamentale che il pagamento avvenga entro l’anno, a prescindere dal momento in cui verrà consegnato materialmente l’apparecchio.

Nel caso di pagamenti rateali la spesa si considera sostenuta limitatamente a quanto effettivamente corrisposto entro l’anno.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo.

Lotteria degli scontrini

A partire dal 1° gennaio 2021 è previsto anche il debutto della lotteria degli scontrini. Per tale motivo sarà necessario aggiornare obbligatoriamente i registratori di cassa al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

A parte l’adeguamento del registratore di cassa, non è previsto alcun obbligo a carico dell’esercente e, conseguentemente, nessuna diretta sanzione potrà essere comminata all’imprenditore che si rifiuti di acquisire il codice per partecipare alle estrazioni, ma c’è in questo caso la possibilità che il cliente segnali il rifiuto all’Agenzia delle Entrate.