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Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

In sede di conversione del decreto Fiscale, con una serie di emendamenti, sono state introdotte molteplici misure volte a rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra queste – al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale – è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Lavoro autonomo occasionale

Il contratto di lavoro autonomo occasionale è una tipologia contrattuale che viene ricondotta nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 e seguenti del codice civile.

In particolare, è lavoratore autonomo occasionale colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via del tutto occasionale.
prestazione di lavoro prevalentemente personale;
assenza di vincolo di subordinazione;
corresponsione di un corrispettivo.

La norma fornisce la definizione di contratto d’opera delineandone quindi i caratteri essenziali quali:

  • prestazione di lavoro prevalentemente personale;
  • assenza di vincolo di subordinazione;
  • corresponsione di un corrispettivo.

Quando il committente corrisponde a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, deve operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.

 

NOTA BENE – La ritenuta fiscale deve essere applicata sul compenso corrisposto, al lordo della eventuale ritenuta previdenziale a carico del prestatore.

Se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) supera l’ammontare complessivo di €. 5.000, il prestatore ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ed assoggettare l’importo eccedente al contributo previdenziale.

Le novità del decreto fiscale

In sede di conversione del cd. Decreto Fiscale è stata inserita una nuova disposizione in forza della quale, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

OSSERVA – Il nuovo adempimento ricalca quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle “chiamate” per il contratto di lavoro intermittente.

 

In attesa che vengano aggiornate le procedure e gli applicativi da parte del Ministero, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (ad esempio: [email protected] oppure [email protected], etc.)

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

 

ATTENZIONE! – il nuovo obbligo non si estende anche alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav).

 

È stato inoltre previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

 

Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  •  le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
  •  i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi”.

 

ATTENZIONE! – L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, 21 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

 

Per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

OSSERVA – Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

 

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

NOTA BENE – In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

Bollo certificati digitali, agevolazioni prima casa, IVA gas metano

 

Esenzione bollo certificati digitali

La legge di bilancio ha esteso per tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

INFORMA – Si tratta,  in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno.

 

Certificati richiedibili dai cittadini residenti in Italia
·       di nascita,

·       di matrimonio,

·       di cittadinanza,

·       di esistenza in vita,

·       di residenza,

·       di stato civile,

·       di stato di famiglia,

·       di stato civile e di stato di famiglia insieme,

·       di residenza in convivenza,

·       di stato di famiglia con rapporti di parentela,

·       di stato libero,

·       di unione civile,

·       di contratto di convivenza.

L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato anagrafico di matrimonio).

 

Certificati richiedibili dai cittadini residenti all’estero

(iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero – AIRE)

·       di nascita,

·       di matrimonio,

·       di cittadinanza,

·       di residenza AIRE

·       di stato di famiglia AIRE,

·       di unione civile,

·       di contratto di convivenza.

 

Agevolazione “prima casa under 36”

Per favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, la legge di bilancio 2022 ha prorogato il termine ultimo per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo fino al 31 dicembre 2022.

 

NOTA BENE Per l’applicazione del beneficio in esame devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR (DPR n. 131/1986).

 

L’agevolazione
Soggetti beneficiari ·       giovani che non abbiano compiuto 36 anni al momento del rogito;

·       con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Immobili ammessi al beneficio ·       A/2 (abitazioni di tipo civile);

·       A/3 (abitazioni di tipo economico);

·       A/4 (abitazioni di tipo popolare);

·       A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);

·       A/6 (abitazione di tipo rurale);

·       A/7 (abitazioni in villini);

·       A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Pertinenze L’agevolazione trova applicazione anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile principale, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

ATTENZIONE! – L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato.

In tale ultimo caso, tuttavia, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Condizioni L’acquirente:

·       deve avere o stabilire la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto

·       nell’atto di acquisto deve dichiarare di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare

·       nell’atto di acquisto, deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, deve alienare l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

RICORDA – La decorrenza dei termini è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

Benefici  

Se l’atto è soggetto ad imposta di registro è esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale
Se l’acquisto è soggetto ad IVA è Riconoscimento credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%

NOTA BENE – L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA.

È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

Credito d’imposta Il credito d’imposta può essere:

·       portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

·       utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;

·       utilizzato in compensazione.

ATTENZIONE! Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.62/2021 ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

IVA 5% gas metano

Inoltre, la legge di bilancio ha previsto la riduzione dell’Iva al 5% per il gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

 

 

 

Inventario al 31/12/2021

Come ogni anno,  al fine di provvedere alla chiusura del bilancio e alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle relative scadenze civilistiche e fiscali, si rende necessario disporre della valutazione delle rimanenze di magazzino relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti esistenti al 31/12/2021 sia presso i magazzini dell’impresa, sia presso terzi (ad es. in conto deposito, conto lavorazione, conto visione, conto installazione, ecc.) sia in viaggio (ossia quelle merci di proprietà dell’azienda che però non sono ancora entrate fisicamente nel magazzino della stessa).

Nel caso di società di servizi, invece, vanno rilevati i lavori ed i servizi in corso di realizzazione al 31/12/2021 e la relativa valorizzazione.

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2021 nel quale dovranno essere indicate le giacenze con le seguenti modalità:

Materie prime, merci e semilavorati Distinta analitica raggruppata secondo categorie omogenee (per natura e valore), incluse le merci, materie prime e semilavorati viaggianti, con l’indicazione del criterio di valutazione adottato
Prodotti in corso di lavorazione Distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti fino al 31/12/2021
Lavori in corso di realizzazione Distinta analitica di tutti i lavori e servizi in corso di esecuzione al 31/12/2021 con l’indicazione del criterio di valutazione adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo maturato sino alla data di chiusura dell’esercizio
Prodotti finiti Distinta analitica di tutti i prodotti finiti, inclusi i prodotti finiti viaggianti, con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti al 31/12/2021

Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, si invita la spettabile clientela a redigere l’inventario con la massima cura e precisione e di farcene pervenire copia al più presto e comunque, se possibile, entro la fine di febbraio 2022.

Si ricorda che il dettaglio valorizzato delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria. A fronte degli importi comunicati si rammenta, quindi, che è necessario disporre del dettaglio della composizione e valorizzazione del magazzino.

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione qualora abbiate dubbi in merito al criterio da utilizzare per la valutazione civilistico-fiscale più appropriata per la valorizzazione monetaria delle rimanenze fiscali di magazzino.

 

Cordiali saluti

Nuovo limite al contante dal 01/01/2022

A partire dal 01.01.2022 il limite alle transazioni in contanti scende a € 999,99.

E’ vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

 

     Il limite vige anche nei rapporti di parentela di qualsiasi grado, tra coniugi, tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società ecc.

  Il limite opera indipendentemente dalla causa (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario oppure a titolo di donazione o liberalità)

 

Come viene calcolato il valore di 1.000 €?

  • la violazione non si configura in caso di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, cioè tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate;
  • la violazione non si configura nel caso in cui la pluralità dei pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
  • la violazione non si configura quando la pluralità dei pagamenti derivi da un preventivo accordo tra le parti (es. pagamento rateale)
  • il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da persona fisica nell’ambito della propria attività svolta sotto forma di imprenditore individuale o lavoratore autonomo/professionista.

E’ possibile effettuare il pagamento rateale in contanti?

SI, il pagamento deve però essere previsto in apposito contratto oppure annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. Gli importi delle rate devono essere prestabiliti e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante.