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Disposizioni VdA in zona arancione

A partire da oggi la Valle d’Aosta entrerà in zona arancione. Riassumiamo di seguito le principali disposizioni (valide dal 26 aprile al 10 maggio) applicabili sul nostro territorio, alla luce della normativa nazionale e dell’Ordinanza del Presidente della Regione del 24 aprile 2021.

 

 

SPOSTAMENTI

  • Sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio regionale dalle 5.00 alle 22.00
  • Gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale sono consentiti esclusivamente:
    • per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (con autodichiarazione)
    • rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione (con autodichiarazione)
    • soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19: avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo effettuato nelle ultime 48 ore)
  • Gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (con autodichiarazione)

 RISTORANTI

Le attività dei servizi di ristorazione sono ancora sospese (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.).

Ricordiamo che:

  • è consentito l’asporto fino alle 22.00 per i ristoranti e fino alle 18.00 per le attività il cui codice ATECO sia 56.10.30 (bar e altri esercizi simili senza cucina) – rimane il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • è consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario
  • sono consentite:
    •  la ristorazione senza limiti di orario all’interno delle strutture ricettive per i clienti alloggiati
    • fino alle ore 22.00 e su apposita base contrattuale, l’attività di ristorazione in alberghi, altre strutture ricettive o ristoranti per i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti
    • le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, anche in favore di titolari di appalti di lavori in cantieri situati sul territorio regionale.

 

ESERCIZI COMMERCIALI

Sono aperte tutte le attività commerciali al dettaglio, con ingressi dilazionati e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida

Sono aperte le attività dei servizi alla persona (estetista, parrucchiere ecc.)

MISURE
Distanza interpersonale di almeno un metro
Ingressi in modo dilazionato
È vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni
Utilizzo delle mascherine
Utilizzo di gel per la disinfezione delle mani
Accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a 40 mq
Esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore ai 40 mq
Accesso ad un solo componente del nucleo familiare, salvo accompagnatori in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti

ATTIVITA’ SPORTIVA

Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali:

  • le attività sono sospese
  • sono, però, consentite le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, le attività riabilitative o terapeutiche e lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità.

CONSENTITA:

  • attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di un metro per le altre attività
  • esclusivamente all’aperto, l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi pubblici e privati

 

 

Zona rossa VDA: cosa si può fare?

A partire da oggi anche la Valle d'Aosta è entrata in zona rossa. Facciamo il punto sulle principale regole da rispettare alla luce dell'ultima Ordinanza Regionale n. 135 del 27 marzo 2021.

SPOSTAMENTI

Sono vietati tutti gli spostamenti sul territorio regionale (anche all’interno del Comune), salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Sono CONSENTITI:

  • gli spostamenti nei Comuni vicini per usufruire di attività e di servizi non sospesi;
  • gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati agli allenamenti e attività di addestramento;
  • lo svolgimento (anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio, abitazione) delle attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni (orti, campi, prati, vigne e frutteti), la conduzione di piccoli allevamenti il taglio della legna. E’ necessario auto dichiarare il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso.

Pasqua?  Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, nel limite di 2 persone (oltre a minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti) lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella Regione, una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00.

ESERCIZI COMMERCIALI

ATTIVITA’ APERTE:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
    bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non
    specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
    telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
    ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi
    da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
    esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse
    ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi
    specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi
    specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
    specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi
    specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affin
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne;
    fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti;
    biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per
    corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Servizi di cura per gli animali da compagnia previo appuntamento
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

CHIUSE:

  • attività di servizi alla persona (ad eccezione delle lavanderie)
  • i mercati, salvo le attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

 

RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…).

E’ consentito:

  • l’asporto fino alle 22.00 per i ristoranti e fino alle 18.00 per i bar e gli altri esercizi simili senza cucina;
  • la consegna a domicilio senza limiti di orario;
  • la ristorazione all’interno delle strutture ricettive per i clienti alloggiati;
  • fino alle 22.00 e su apposita base contrattuale, l’attività di ristorazione in alberghi, oltre strutture ricettive o ristoranti per i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti.
  • le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, anche in favore di imprese titolari di appalti di lavori in cantieri situati nel territorio regionale;
  • tra le 8.00 e le 16.00 e su apposita base contrattuale, le attività dei servizi di ristorazione situate nei comprensori di sci alpino o in prossimità delle piste di sci nordico esclusivamente in favore di atleti, allenatori e organizzatori di competizioni ed eventi sportivi.

ATTIVITA’ SPORTIVA

PALESTRE?  é sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, delle attività riabilitative o terapeutiche e dello svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità).

ATTIVITA’ MOTORIA: è consentita all’intero del proprio Comune (nel rispetto della distanza interpersonale di un metro da persone diverse dai congiunti e con obbligo di indossare la mascherina).

ATTIVITA’ SPORTIVA: è consentito svolgere attività sportiva, all’interno del proprio Comune, al di fuori delle vie principali dei principali centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati (nel rispetto della distanza interpersonale di 2 metri da persone diverse dai congiunti).

E’ sospesa l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Ordinanza regionale n. 134 DEL 26/03/2021

Firmata l'ordinanza regionale che detta maggiori restrizioni sul territorio regionale nelle giornate del 27 e 28 marzo.

Il Presidente della Regione ha firmato oggi l’ordinanza n. 134 con la quale vengono previste misure maggiormente restrittive per le giornate di sabato 27 e domenica 28 marzo.

Cosa prevede?

VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI DIVERSI

E’ vietato ogni spostamento all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute.

Tra le situazioni di necessità è compresa la necessità di spostarsi nei Comuni vicini a quelli di residenza, domicilio o abitazione per usufruire dei servizi attualmente non sospesi (es. servizi di cura alla persona).

Per gli spostamenti è necessario utilizzare il modello di autocertificazione.

 

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

L’attività motoria è consentita esclusivamente nel proprio comune e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (salvo che si tratti di congiunti, accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti) e con obbligo di usare la mascherina.

L’attività sportiva è consentita esclusivamente nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale o con congiunti, o rispettando la distanza interpersonale minima di due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti o in presenza di istruttori abilitati e in ogni caso al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati evitando ogni assembramento.

 

ORTI E FRUTTETI

L’attività di gestione di orti, frutteti, prati, vigne, campi e la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna “sono sempre consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo” per l’autoconsumo di generi alimentari. In questi casi bisogna inoltre dichiarare “il percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso”.

 

SECONDE CASE

E’ confermato il divieto di spostarsi nelle seconde case della Valle d’Aosta per i soggetti non residenti sul territorio regionale.

 

GUIDE ALPINE, OPERATORI SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO E CORPO VALDOSTANO VIGILI DEL FUOCO

Gli spostamenti finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale.

Ordinanza Regionale n. 67/2021

Nella giornata di ieri il Presidente Lavevaz ha firmato una nuova ordinanza che prevede che i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorazione, previa prenotazione, possano fruire entro le 22.00 dei servizi di ristorazione di un altro albergo o struttura ricettiva o di ristorante convenzionato.

Nel dettaglio l’ordinanza prevede una novità particolarmente importante per le attività ricettive e di ristorazione. E’ previsto, infatti, che su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, posso fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante.

Cosa occorre fare?

  • è necessario stipulare apposito contratto tra le diverse strutture;
  • per le attività di ristorazione è necessario esporre all’esterno un cartello nel quale dovrà essere indicato che nella fascia oraria dalle 18.00 alle 22.00 il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati.

 

FACSIMILE FRASE DA ESPORRE:

Nella fascia oraria 18.00 – 22.00 questo esercizio è aperto a uso esclusivo dei clienti delle strutture ricettive convenzionate.