Nuova proroga rottamazione

Con un emendamento introdotto al DL Sostegni bis viene prevista la possibilità di rateizzare ulteriormente le rate di Rottamazione ter e di Saldo e Stralcio scadute nel 2020.

In base a quanto previsto dal primo Decreto Sostegni, chi è in regola con i versamenti 2019 poteva versare le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021.

Con emendamento al DL Sostegni bis viene, invece, prevista la possibilità di rateizzare tali rate in quattro tranche di pari importo:

  1. prima rata entro il 31 luglio 2021;
  2. seconda rata entro il 31 agosto 2021;
  3. terza rata entro il 30 settembre 2021;
  4. quarta rata entro il 31 ottobre 2021.

Per quanto riguarda le rate scadute nel 2021 non ancora versate, invece, resta immutata la scadenza del 30 novembre 2021 per effettuare i versamenti. In tal caso sono previsti 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato al più tardi entro il 6 dicembre 2021, altrimenti si perde il diritto all’agevolazione.

 

Nuove scadenze

Termine versamento Scadenza con 5 giorni di tolleranza Quali rate
31 luglio (2 agosto) 9 agosto 2021 28 febbraio 2020
31 marzo 2020
31 agosto 2021 6 settembre 2021 31 maggio 2020
30 settembre 2021 6 ottobre 2021 31 luglio 2020
31 ottobre (2 novembre) 8 novembre 2021 30 novembre 2020
30 novembre 2021 6 dicembre 2021 28 febbraio 2021
31 marzo 2021
31 maggio 2021
31 luglio 2021

 

Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

 

E’ possibile che ci siano somme ammesse al piano di definizione agevolata ma poi condonate in base all’art. 4, del dl 41/2021, il quale prevede lo stralcio dei debiti fino a 5 mila euro affidati all’Agente della riscossione fra il 2000 e il 2010. Si ricorda la condizione prevista per l’annullamento dei debiti è che nel periodo d’imposta 2019 sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte non superiore a 30 mila euro.

Il fisco procederà automaticamente alla cancellazione di tali somme non appena arriverà il decreto attuativo.

Prima di eseguire il pagamento delle rate ancora dovute è possibile verificare sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione se all’interno del piano di pagamento dono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di condono.

Si riporta di seguito link per effettuare la verifica: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/

 

Misure regionali: bonus Partita Iva al via dal 19 luglio 2021

A partire dal 19 luglio 2021 sarà possibile presentare le domande per richiedere il contributo una tantum a fondo perduto previsto dall’articolo 9 della Legge Regionale n. 15 del 16 giugno 2021.

 

Di cosa si tratta?

Di un contributo una tantum a fondo perduto, a chi nel 2019 ha un volume d’affari non inferiore ai 10mila euro e non superiore ai 10 milioni di euro, con una riduzione del volume d’affari di almeno il 30% per i mesi del 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al valore del volume d’affari del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020. 

 

Chi ne può beneficiare? I soggetti titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa o che siano residenti o abbiano la sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle d’Aosta, che svolgono attività d’impresa, arte o professionale o producono reddito agrario

Chi è escluso?

  • Enti e società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
  • Concessionari di pubblici esercizi;
  • Operatori economici del settore creditizio e finanziario;
  • Le società consortili e gli studi associati, qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo

Quali requisiti?

  1. Risultare attivi al 23 marzo 2021 e al momento di presentazione della domanda;
  2. Avere conseguito un fatturato nel 2019 compreso tra 10.000,00 € e 10.000.000,00 €;
  3. Avere avuto una riduzione del fatturato almeno pari al 30% per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato dei mesi 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020.

Il requisito di cui al punto c) non è richiesto per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019.

  1. L’operatore economico si deve assumere l’impegno a non cessare l’attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell’intero contributo concesso.

In che misura viene concesso il contributo?

Importo del contributo Fascia di fatturato complessivo anno 2019
2.000 € Fatturato compreso tra 10.000 € e 35.000 € annui
3.500 € Fatturato compreso tra 35.001 € e 65.000 € annui
6.000 € Fatturato compreso tra 65.001 € e 200.000 € annui
10.000 € Fatturato compreso tra 200.001 € e 400.000 € annui
15.000 € Fatturato compreso tra 400.001 € e 1.000.000 € annui
20.000 € Fatturato compreso tra 1.000.001 € e 5.000.000 € annui
25.000 € Fatturato compreso tra 5.000.001 € e 10.000.000 € annui
2.000 € Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2021 e, in ogni caso, al 23 marzo 2021 e al momento di presentazione della domanda

 

Se la riduzione di fatturato è ricompresa tra il 50% e l’80%: gli importi sopra indicati sono incrementati del 50%

Se la riduzione di fatturato è superiore all’80%: gli importi sopra indicati sono incrementati dell’80%

 

Lo Studio nel corso della settimana verificherà la situazione di ogni singolo cliente al fine di verificare se sussistano i requisiti per poter beneficiare di tale misura di aiuto. 

Ricordiamo che le domande potranno essere inoltrate a partire dal 19 luglio 2021 autonomamente, mediante un’identità digitale SPID, CNS e CIE. 

In alternativa, lo Studio rimane a disposizione, mediante conferimento di delega, per la predisposizione e la trasmissione della pratica.

 

 

 

Proroga riscossione

Viene spostato dal 30 giugno al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2021.

 

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

Infine, sempre fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.

 

Resta invece (almeno per ora) l’obbligo di versare le rate 2020 della pace fiscale (quattro della rottamazione-ter e due del saldo e stralcio) entro il 2 agosto (la scadenza sarebbe il 31 luglio ma slitta al lunedì successivo).

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione

La legge n. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

Per le società di capitali che redigono i bilanci CEE ordinari tale obbligo è assolto direttamente in apposita sezione della nota integrativa.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52  legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.146 del 21 giugno 2021 del disegno di legge “S.2271” di conversione del D.L. 52/2021 “Decreto Riaperture” è stato inserito l’art.11-sexiesdecies rubricato “Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1,  comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124”, il quale stabilisce che per l’anno 2021 il termine di cui all’art. 1, c. 125-ter, primo periodo L. 4.08.2017, n. 124, è prorogato in via definitiva al 01.01.2022.

La proroga è relativa al termine a partire dal quale si applicano le sanzioni. Ad oggi non c’è una proroga ufficiale dei tempi di pubblicazione, ma solo dei termini da cui si applicano suddette sanzioni. 

Presumiamo che, comunque, si traduca di fatto in una possibilità di pubblicare gli aiuti entro l’1/1/2022 senza incorrere in sanzioni.