D.L. sostegni: stralcio dei ruoli
Con l'entrata in vigore del D.L. 41/2021 (D.L. Sostegni) in data 23 marzo 2021, diventa pienamente operativa la disposizione che prevede lo stralcio dei ruoli previsto dall'articolo 4 del decreto stesso.
Il decreto prevede l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (23/03/2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
BENEFICIARI?
- le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
QUALI CARICHI SONO OGGETTO DI STRALCIO?
Formeranno oggetto dello stralcio automatico i ruoli che recano congiuntamente le seguenti due caratteristiche:
- sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- risultano di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 23/03/2021) pari a 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
L’importo da prendere in considerazione non è quello originariamente iscritto a ruolo ma quello residuo alla data del 23/03/2021. Se, ad esempio, il carico iscritto a ruolo inizialmente era pari a 10.000 euro, lo stesso rientrerà nello stralcio previsto dall’art. 4 del DL Sostegni, se per effetto di pagamenti parziali intervenuti sino alla data del 22/03/2021, l’importo residuo del medesimo si è ridotto sino ad un ammontare massimo non superiore a 5.000 €.- L’importo di 5.000 euro deve essere computato includendo: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Non si considerano le somme dovute all’agente della riscossione per gli aggi o gli interessi,
- L’annullamento avverrà per singola partita e non considerando la cartella nel suo complesso. Ciò significa che se una cartella esattoriale è formata da diverse partite, lo stralcio sarà possibile relativamente alle singole partite di importo residuo non superiore a 5.000 euro (calcolato in base a quanto previsto al punto 2).
Possono rientrare nello stralcio anche i ruoli oggetto di definizione agevolata (rottamazione e saldo e stralcio)?
SI, purché vengano rispettati i due requisiti richiesti.
QUALI CARICHI SONO ESCLUSI?
- I debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
- I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
E’ NECESSARIO PRESENTARE UNA DOMANDA?
NO! Lo stralcio avverrà automaticamente, non sono previsti adempimenti a carico del contribuente.



di attività di lavoro dipendente o pensione. Possono, pertanto, accedere alla misura, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, anche i soggetti che oltre ad esercitare attività di lavoro autonomo e d’impresa siano contemporaneamente lavoratori dipendenti o pensionati.
NO! Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti già cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 23 marzo 2021.
Il contributo non spessa ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, e nemmeno a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. I casi di sospensione dell’attività non sono stati presi in considerazione, pertanto, risulta irrilevante il fatto che siano state effettuate delle pratiche camerali di sospensione dell’attività. Le uniche data che contano sono quelle di apertura/chiusura della partita IVA.
Nel caso in cui il fatturato dell’anno 2019 sia pari a zero, il contributo non spetta in quanto non è possibile rispettare il requisito del calo di fatturato di almeno il 30%.
